D.L. 3 del 5/2/2020: nuove detrazioni fiscali lavoro dipendente

Nuove detrazioni fiscali lavoro dipendente: è stato pubblicato il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, recante “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” (cd. cuneo fiscale per i dipendenti), che prevede nuove detrazioni fiscali.

D.L. 3 del 5/2/2020 nuove detrazioni fiscali lavoro dipendenteIn G.U. le misure urgenti per la riduzione della pressione  fiscale sul  lavoro dipendente

 

Nuove detrazioni fiscali lavoro dipendente: pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020, il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, recante “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” (cd. cuneo fiscale per i dipendenti).

Si stabilisce, in attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, che qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e  l), del Tuir, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, viene riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno  2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

Il trattamento integrativo viene rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

I sostituti d’imposta (di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600) riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.

Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione.

Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso viene effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

I sostituti d’imposta compensano il credito erogato con la compensazione (ovvero, mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

 

Ulteriore detrazioni fiscali redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 2)

 

Ai titolari dei redditi di cui all’articolo 49 [con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera  a)]  e  articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del Tuir, spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo  pari a:

a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120  euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo  e’ superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la  parte corrispondente al rapporto tra l’importo di  40.000  euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

In attesa della revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

I sostituti d’imposta (di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600), riconoscono l’ulteriore detrazione ripartendola fra  le  retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio  2020 e  verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.

Qualora   in tale sede l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non  spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.

Nel caso in cui il predetto importo superi  60  euro, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante andrà effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

 

Disposizioni di coordinamento e finanziarie (art. 3)

 

Il comma 1-bis dell’articolo 13 del Tuir viene abrogato dal 1° luglio 2020.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto legge,  rileva  anche  la  quota esente dei redditi agevolati (ai sensi dell’articolo 44, comma 1,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo  16  del  decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  147).

Il medesimo reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del Tuir).

 

Entrata in vigore (art. 5)

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

E’ entrato, quindi, in vigore dal 6 febbraio 2020.

Naturalmente queste novità si cumulano con quelle introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 e dal Decreto fiscale collegato.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Venerdì 7 febbraio 2020

 

Questa informazione è tratta dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico