Partecipazioni di minoranza iscritte al Fair Value: trattamento fiscale

Come è noto i soggetti che applicano gli IFRS valutano le partecipazioni al fair value: in questo articolo puntiamo il mouse sulla gestione fiscale delle partecipazioni di minoranza contabilizzate al fair value.

In base alle disposizioni dell’IFRS 9, le partecipazioni di minoranza possono essere iscritte come attività finanziarie valutate al “Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVTOCI)”.

Sulla base di tale criterio di valutazione le variazioni del relativo fair value sono iscritte in un’apposita riserva di patrimonio netto, non riclassificabile a conto economico.

I dividendi sono rilevati a conto economico quando rappresentano il rendimento dell’investimento e non il recupero di parte dei costi dell’investimento stesso.

 

Il fair value nell’applicazione IFRS

trattamento fiscale partecipazioni minoranzaL’IFRS 9 par. 5.7.5 prevede, infatti, che:

“al momento della rilevazione iniziale l’entità può scegliere in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le successive variazioni del fair value (valore equo) dell’investimento in uno strumento rappresentativo di capitale rientrante nell’ambito di applicazione del presente Principio che non è né posseduto per negoziazione né un corrispettivo potenziale rilevato da un acquirente in un’operazione di aggregazione aziendale cui si applica l’IFRS 3”.

In base al seguente par. 5.7.6:

“se l’entità opera la scelta di cui al paragrafo 5.7.7, deve rilevare nell’utile (perdita) d’esercizio i dividendi provenienti dall’investimento”.

 

 

La definizione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP

Il DM 8 giugno 2011 all’art. 2 prevede che per i componenti

“imputati direttamente a patrimonio o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l’imputazione a conto economico, la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati a conto economico aventi la medesima natura”.

 

Anche ai fini IRAP vale lo stesso principio purché il componente reddituale rientri nella base imponibile.

Come rilevato da Assonime (circolare 12/2019) per i titoli partecipativi contabilizzati nel portafoglio FVTOCI le componenti iscritte ad OCI non rilevano fino al momento di effettivo realizzo del titolo, nel qual caso può trovare applicazione – sussistendone i requisiti – il regime PEX.

L’Associazione evidenzia come, ai sensi dell’art. 2 del DM 08.06.2011, si applica il medesimo regime che si sarebbe applicato in assenza dell’opzione per l’inserimento nel portafoglio FVTOCI ossia il regime operante se il titolo fosse stato collocato nel portafoglio FVTPL.

In questa ipotesi avrebbero potuto assumere rilevanza – in regime PEX, sussistendone i presupposti – le sole componenti realizzate. 

La stessa regola impositiva deve quindi valere anche per le componenti imputate ad OCI.

La relazione illustrativa al decreto ministeriale 10 gennaio 2018 che ha introdotto le norme di coordinamento per il principio contabile internazionale IFRS 9 conlude, parimenti, che, in ipotesi di strumenti di capitale classificati in portafogli diversi da quello di trading, ai fini IRES gli effetti della valutazione concorrono alla formazione della base imponibile al momento del realizzo degli strumenti stessi, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b) del comma 1-bis dell’articolo 110 del TUIR.

Ne consegue che al momento di imputazione della riserva non si avrà nessuna variazione fiscale poiché l’art. 110, comma 1 bis lett. b) sancisce l’irrilevanza delle componenti valutative relative ai titoli partecipati immobilizzati.

Al momento del realizzo della partecipazione – in presenza dei requisiti – troverà applicazione il regime PEX.

 

A cura di Erika Cesari

Mercoledì 16 febbraio 2022

 

Aziende e partecipazioni: cessione, donazione, successione, patti di famiglia

Tabelle fiscali di riepilogo su imposte dirette, indirette e ipocatastali

A cura di: Giuseppe Rebecca
Formato: PDF
N. pagine: 50
Pubblicazione: Febbraio 2022

Nell’elaborato si riportano, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.

Sono sintetizzati i profili di imposizione fiscale, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:

  • cessione di azienda;

  • donazione di azienda;

  • successione di azienda;

  • cessione di partecipazione societaria;

  • donazione di partecipazione societaria;

  • successione di partecipazione societaria.

SCOPRI DI PIU’ >