Bonus teatri e spettacoli: comunicazione delle spese in scadenza al 15 novembre 2021

Il Decreto Sostegni ha introdotto un credito d’imposta in favore di quelle attività del settore teatrale e degli spettacoli che, a seguito dell’emergenza da Covid, abbiano subìto un calo del fatturato di oltre il 20% rispetto al 2019.
Scade il 15 novembre 2021 il termine per l’invio delle comunicazioni delle spese sostenute.
Esaminiamo la normativa generale.

Come disposto dal Decreto Sostegni (Decreto Legge n. 41/2021 convertito nella Legge n. 69/2021) le imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo e che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019 possono, a far data dal 14 ottobre 2021 e fino alla data ultima del 15 novembre 2021, inviare le domande per usufruire del credito d’imposta teorico, noto come bonus teatri e spettacoli, come disposto dall’Agenzia delle Entrate.

Nota: si rammenta che non opera il meccanismo del click day e che,a seguito delle comunicazioni ricevute, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili, con successivo provvedimento da emanare entro il 25 novembre 2021 (le risorse stanziate ammontano ad euro 10 milioni).

 

Bonus teatri e spettacoli: esame della normativa generale e aspetti pratici per la comunicazione delle spese sostenute

Onde permettere un’agevole comprensione degli aspetti principali della normativa e al fine di consentire la presentazione nei termini delle comunicazioni delle spese con il presente contributo si procede all’analisi dei seguenti punti:

 

Soggetti beneficiari del bonus teatri e spettacoli

Come detto in precedenza l’articolo 36-bis del decreto Sostegni ha previsto un credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019.

 

Misura del credito d’imposta spettante

Il credito d’imposta spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali ovvero degli spettacoli dal vivo.

Nota: nella comunicazione devono essere indicate le spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti e balletti.

 

Presentazione delle comunicazioni delle spese agevolabili

Il modello di Comunicazione delle spese deve essere presentato all’Agenzia delle entrate a far data dal 14 ottobre 2021 e fino alla data ultima del 15 novembre 2021 (nello stesso intervallo di tempo è ammesso inviare una comunicazione sostitutiva ovvero effettuare la rinuncia integrale al credito d’imposta).

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato alla trasmissione mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate e, a seguito della presentazione della Comunicazione, è rilasciata entro 5 giorni una ricevuta che ne attesta la ricezione o lo scarto con l’indicazione delle motivazioni (la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate).

 

Contenuto della comunicazione delle spese

Nella prima parte della comunicazione occorre indicare il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta ovvero il codice fiscale del rappresentante firmatario della comunicazione.

Occorre poi comunicare le spese sostenute per attività teatrali e spettacoli dal vivo e il relativo credito d’imposta teorico spettante (90% dell’importo della spesa) ovvero, se del caso, la rinuncia al credito d’imposta.

Nella sezione – Aiuti di Stato ricevuti – occorre invece indicare gli aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework attraverso la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti da tale Sezione.

La Sezione 3.1 prevede i seguenti massimali di aiuto:
  1. per gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021:
    • 100.000 euro per il settore agricolo;
    • 120.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura;
    • 800.000 euro per i settori diversi dai precedenti.
       
  2. per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, tenendo conto degli aiuti percepiti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021:
    • 225.000 euro per il settore agricolo – 270.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura;
    • 1.800.000 euro per i settori diversi dai precedenti.
La Sezione 3.12 prevede i seguenti massimali di aiuto:
  • per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021: 3.000.000 euro;
  • per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, tenendo conto degli aiuti percepiti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021: 10.000.000 euro).

Il modello contiene inoltre un’apposita sezione da compilare prevista nel caso di superamento dei limiti del citato “Quadro temporaneo”.

Inoltre, in presenza di una relazione di controllo con altre imprese rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, nel quadro B vanno riportati i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo.

Si rammenta che nel caso in cui l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro, nel quadro C devono essere indicati i soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

 

Quota percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante

A seguito della ricezione delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile in rapporto alle risorse disponibili attraverso la redazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro la data del 25 novembre 2021.

 

Modalità di utilizzo del bonus teatri e spettacoli

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione con il modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia che fissa la effettiva percentuale di spettanza del beneficio (in caso di importi superiori ai 150.000 euro saranno espletati i controlli antimafia e l’Agenzia delle Entrate dovrà pertanto dare l’autorizzazione all’utilizzo dell’importo spettante).

 

Aspetti fiscali del credito d’imposta

Il credito d’imposta è escluso da tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali (va invece indicato nel quadro RU del modello Redditi di riferimento e nel quadro RS riferito agli aiuti di Stato).

 

Fonte: Agenzia Entrate – Provvedimento dell’11 ottobre 2021 – Bonus teatro e spettacoli

 

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A cura di Celeste Vivenzi

Sabato 30 ottobre 2021