Riepilogo e riflessioni sulle indennità Covid ai fini dichiarativi

Scopo del presente elaborato è quello di riepilogare, sotto un profilo pratico e semplice, le varie riposte elaborate dalla dottrina relativamente al trattamento delle indennità Covid a fini dichiarativi, in modo che i professionisti riescano a confrontare le varie argomentazioni a sostegno dell’una o dell’altre tesi e decidere come trattare queste indennità, in attesa di chiarimenti che forse non arriveranno mai.

Nel compilare i vari quadri dichiarativi, molti professionisti, in merito alle indennità Covid, si sono posti la seguente domanda:

L’indennità di 600,00 euro prevista dagli articoli 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago) del D.L. n. 18 del 17/03/2020 è da inserire nel quadro RS aiuti di Stato previsto nel modello redditi 2021?

 

La risposta non è univoca dalla dottrina, posto che le istruzioni al modello redditi nulla dicono al riguardo al contrario di altri contributi previsti dalla normativa emergenziale; i pareri sono discordanti: c’è chi afferma che non vadano inseriti nel quadro RS – aiuti di Stato – mentre altri ritengono il contrario.

I professionisti alle prese con il modello Redditi 2021 sono divisi e dubbiosi: per alcuni, tale tipologia di indennità non deve essere evidenziata nel quadro RS degli aiuti di Stato perché tale fattispecie non è un “aiuto di Stato”, altri invece sostengono che non avendo “natura fiscale” perché  “esente da tassazione” è fuori dalla compilazione del modello redditi; per altri, di controverso, tale indennità va indicata.

E’ necessario riepilogare le definizioni più importanti alla base dell’analisi perché forse è proprio nelle definizioni che si trova una risposta:
  • Registro nazionale aiuti: la banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico;
     
  • TFUE: Trattato sul funzionamento dell’Unione  europea, Trattato che istituisce la Comunità europea;
     
  • aiuti di Stato: qualsiasi misura  che  risponda  a  tutti  i criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
     
  • aiuti de  minimis: definiti dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del  Consiglio  del 13 luglio 2015;
     
  • regime di aiuti: atto in  base  al  quale,  senza  che  siano necessarie ulteriori misure di attuazione,  possono  essere  adottate singole misure di aiuto a favore di  imprese  definite  nell’atto  in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere  concesso  a una o più imprese per un periodo di  tempo  indefinito  e/o  per  un’ ammontare indefinito;
     
  • aiuto ad hoc: aiuto concesso ad un singolo beneficiario al di fuori di un regime di aiuti;
     
  • aiuto individuale: aiuto ad  hoc  ovvero  aiuto  concesso a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
     
  • aiuto automatico: aiuti per cui non è necessaria alcuna attività di autorizzazione da parte del soggetto concedente;
     
  • aiuto semiautomatico: aiuti che sono subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione ma il cui importo non è determinabile in tali provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione di dichiarazione da parte del beneficiario;
     
  • aiuto non automatico: aiuto che necessita di un procedimento di concessione/autorizzazione (preventiva attività istruttoria” da parte del soggetto concedente);
     
  • Autorità responsabile : il  soggetto  di  natura  pubblica  o privata  designato  dalla  norma  primaria  come  responsabile  della registrazione del regime di aiuti o dell’aiuto  ad  hoc;
     
  • Soggetto concedente: il soggetto di natura pubblica o privata che concede aiuti individuali;

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…

Obblighi di trasparenza in scadenza al 30/6/2021: che fare?

Modello Redditi 2020: la compilazione del Quadro RS per gli Aiuti di Stato

Aiuti di Stato e aiuti de minimis: problemi dichiarativi e di trasparenza

Contributi Covid nel Modello Redditi 2021

 

Il  Regolamento per il funzionamento del RNA distingue gli aiuti:

  1. indennità covid fini dichiarativisoggetti ad un procedimento di concessione (art. 8 e 9); per questi aiuti è l’Autorità responsabile, tenuta ad iscrivere la misura agevolativa nel RNA, mentre il Soggetto concedente prima del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione dell’aiuto, è tenuto alla consultazione del Registro;
     
  2. non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione ( aiuti automatici e semi – automatici individuali – articolo 10); per questi aiuti, l’Agenzia  delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente  previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri  soggetti  competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti provvedono alla iscrizione nel RNA. 

Per proseguire l’analisi è necessario capire cosa s’intende per aiuto di stato: ai sensi dell’art. 107 del TFUE si tratta di aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza

Tali aiuti sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, tranne in un serie di casi tra cui gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, rientra in tale ipotesi sicuramente l’emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Le istruzioni al quadro RS401 individuano una serie di codici con il relativo riferimento normativo per l’individuazione degli aiuti da indicare,  leggendo le istruzioni, è scritto che il codice residuale 999 va utilizzato unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI.

Deve trattarsi di aiuti di Stato o aiuti de minimis fiscali automatici o semi-automatici, esposti nella presente dichiarazione e i cui presupposti si sono realizzati nel periodo d’imposta di riferimento della medesima dichiarazione.
  • devono riferirsi alle imposte sui redditi;
     
  • Presentano profili di selettività e non hanno una portata applicativa generale (ad esempio: il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presenta profili di selettività ma ha una portata applicativa generale e, pertanto, non costituisce un aiuto di Stato; per tale motivo detto credito non deve essere registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 3 del citato regolamento).

Le indennità Covid previste dagli articoli 27 e 28 del D.L 18 del 17/03/2020, non sono indicate con nessun codice identificativo delle istruzioni al quadro.

Per essere indicate con il codice 999, tali indennità devono essere “aiuti di stato” e contemporaneamente fiscali, automatici/semiautomatici ,esposti nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta 2020.

Alla luce di quanto esposto, dobbiamo avere risposta affermativa a tutte le seguenti domande:

  1. Queste indennità sono aiuti di Stato?
  2. Sono di natura fiscale?
  3. Vanno esposti nella dichiarazione dei redditi 2021 per il periodo 2020?
  4. Sono automatici/semiautomatici?
A parere di chi scrive, se tutte queste domande avranno risposta affermativa, allora tali indennità andranno indicate in RS401 codice 999.

 

Il D. L. 17 marzo 2020 n. 18 CURA ITALIA (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) (G.U. 17 marzo 2020, n. 70), individua agli articoli 27, 28 i seguenti beneficiari dell’indennità:

  • Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (art. 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18):
    • liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata;
    • collaboratori coordinati e continuativi attivi alla stessa data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione Separata.
       
  • Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (art. 28, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
    • artigiani;
    • commercianti;
    • coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

 

Domanda: Sono aiuti di Stato?

Analisi: Tale indennizzo è stato previsto nell’ambito delle misure adottate per contenere l’impatto economico negativo connesso all’emergenza COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese.

In base alla definizione di aiuto di stato ai sensi dell’art. 107 del TUEF, tale misura non ha le caratteristiche dell’aiuto di Stato perché non riguarda solo imprese e professionisti ma anche altri soggetti al di fuori della sfera imprenditoriale ( si pensi ai soci delle società di persone, ai collaboratori coordinati e continuativi);

Osservazione: Alcuni osservano che tali indennità non rientrano nella nozione di aiuto perché a differenza di altri aiuti ( si veda ad esempio il D.L. 104 del 14/08/2020), negli articoli 27 e 28 oggetto del dubbio, nulla viene scritto che a tali indennità si applicano nel  rispetto dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche; ma a ben guardare, come osservato da alcuni, il D.L. 18 del 17/03/2020  è  anteriore al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19

Risposta: Da quanto rilevato, la dottrina maggioritaria propende per il NO.

Abbiamo ampliamente illustrato le motivazioni che portano a tale posizione nell’articolo “Indennità Covid professionisti: come indicarla in dichiarazione dei redditi” di Vito Dulcamare 

 

Se non sono aiuti di Stato, di cosa si tratta?

La dottrina maggioritaria, li qualifica quali “misure di carattere generale” ossia Aiuti che lo Stato eroga, senza contravvenire all’art. 107 del TUEF (perché  mancano del requisito di selettività,  come previsto dal 107 TUEF ( non si favoriscono talune imprese o talune produzioni, riguarda tutti i soggetti che hanno i requisiti previsti dalla norma agevolativa) e senza chiedere autorizzazione Commissione Europea.

???? Ma provando ad ipotizzando che sono aiuti di Stato, vediamo se l’altro requisito risulta soddisfatto????

 

Domanda: Sono di natura fiscale?

Analisi: come evidenziato dalla dottrina quasi all’unanimità, negli gli art. 27 e 28 del D.L. 18 del 17/03/2020 viene usato il termine “indennizzo”, in favore dei lavoratori le cui attività stavano risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del T.U.I.R  22 dicembre 1986, n. 917, i «singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

  1. fondiari;
  2. di capitale;
  3. di lavoro dipendente;
  4. o di lavoro autonomo;
  5. d’impresa;
  6. diversi».

Il successivo comma 2 specifica che i «proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».

Questa è la disciplina generale, tuttavia il legislatore, agli art. 27, 28, 44 del D.L. 18 del 17/03/2020, nel riconoscere l’indennità dei 600 euro, affermando che tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, sembra derogare a quanto previsto all’art. 6 del TUIR.

Risposta: SI

 

Domanda: Sono da esporre nella dichiarazione dei redditi 2021 per il periodo 2020?

Analisi: la dottrina è divisa.

Per una parte della dottrina devono essere indicati in dichiarazione (con variazioni in aumento diminuzione o semplicemente in righi ininfluenti al reddito) nei quadri RF/RG/LM ma poi  evidenziano che per i soggetti che compilano il quadro RA/RD/RE/RC o basti pensare ai soci delle società di persone, nulla è scritto nelle istruzioni pertanto sembra non doverli indicare per questi ultimi soggetti. 

Questa tesi non è condivisa da chi evidenzia che tali indennità non vanno indicate in dichiarazione perché sono esenti e se pur forzatamente si volesse evidenziarle vi è l’impossibilità per tutti e questo sarebbe fuori dalla logica del dichiarativo.

Risposta: Non indicandoli in dichiarazione viene meno uno dei quattro requisiti per l’indicazione delle indennità in RS codice 999.

 

Domanda: Sono automatici/semiautomatici?

Analisi: I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità dovevano presentare in via telematica all’INPS la domanda, non era prevista alcuna attività preventiva istruttoria per la concessione e l’importo era fisso quindi già determinato.

Risposta: sono automatici.

 

Se desideri approfondire, Ti invitiamo a leggere:

Il prospetto degli aiuti di Stato e le complicazioni per i contributi a fondo perduto

Professionista forfettario con reddito di ultima istanza: come deve compilare il quadro RS 401 degli aiuti di Stato? – Risposta al volo

 

A cura di Giuliana Di Troia

Giovedì 24 giugno 2021

 

Contributi a fondo perduto e innovativi crediti d’imposta:
la gestione nel Quadro RU e nel Prospetto Aiuti di Stato del mod. Redditi 2021

in collaborazione con

videocorso crediti di imposta e fondo perdutoCORSO ONLINE REGISTRATO – GRATUITO

REGISTRATO IL: 18/06/2021

DURATA: 3 ore circa

RELATORE: Lelio Cacciapaglia

Se hai partecipato alla diretta, questa registrazione è già visibile nella Tua area riservata della piattaforma e-learning.

 

PROGRAMMA

Il Quadro RU del modello Redditi 2021 è letteralmente esploso per via della raffica di crediti d’imposta anti COVID-19 che sono stati introdotti dai numerosi decreti-legge che si sono succeduti da marzo 2020 fino alla fine dell’anno.

Questa pletora di crediti si è aggiunta agli innovativi crediti d’imposta in vigore per il 2020 che hanno sostituto i super e gli iper-ammortamenti.

Le novità si sono stratificate, peraltro, su un numero sterminato di bonus, sempre da gestire nel quadro RU, frutto di proroghe e di rivisitazioni.

Questo incontro si pone l’obiettivo di fare il punto della situazione analizzando rigo per rigo la sezione base del quadro RU, per poi passare alla disamina dei principali bonus che devono essere obbligatoriamente gestiti nel modello (non sarà possibile analizzare tutti i singoli bonus posto che sono più di 150).

Nel dettaglio, saranno affrontati i seguenti punti:

  • Quadro RU: funzione, obblighi, sanzioni, ravvedimenti;
  • la sezione I rigo per rigo: nascita del credito, utilizzo, cessione, rimborso, riporto, limiti di utilizzo;
  • il bonus ex superammortamenti;
  • il bonus ex iperammortamenti;
  • ………

SCOPRI DI PIU’ >