Obblighi di trasparenza in scadenza al 30/6/2021: che fare?

E’ stato prorogato al 1° gennaio 2022 il termine dal quale possono essere applicate le sanzioni per l’omessa pubblicazione degli importi ricevuti a titolo di aiuto per l’anno 2021, ma non è chiaro se la norma sospenda le sanzioni per gli obblighi informativi che devono essere adempiuti nel 2021 ovvero per le erogazioni ricevute nel corso dell’esercizio 2021.

Aiuti di Stato: obblighi di trasparenza

obblighi trasparenza aiuti statoCome è noto, l’articolo 1 comma 125 e seguenti della L. 124/2017 ha previsto, in capo a enti non commerciali e imprese, l’obbligo di pubblicazione, entro il 30 giugno o all’approvazione del bilancio, le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti da Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio precedente.

La sanzione è abbastanza rilevante, essendo pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro.

Addirittura, decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione (e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria), si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Sul punto, è bene ricordare che l’articolo 35 del DL 34/2019 ha previsto l’esclusione dall’obbligo informativo sia delle agevolazioni applicabili a tutti i soggetti che rispettano determinate condizioni, sia delle misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese.

L’elemento discriminante è il rapporto bilaterale attraverso il quale un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio ad un soggetto privato, e ciò a prescindere dalla forma del beneficio e dalla circostanza che sia in denaro o in natura oppure sotto forma di garanzia.

Di conseguenza, le misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus, rivestendo carattere generale, debbano ritenersi escluse dall’adempimento in commento.

 

Modalità di pubblicazione

Passando alla trattazione di aspetti operativi, la pubblicizzazione va data alternativamente in Nota integrativa o sul sito internet o portale digitale, a seconda del soggetto beneficiario.

Le imprese commerciali pubblicano nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni dettagliate relative alle erogazioni.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Le Onlus, le fondazioni, alcune associazioni e le cooperative sociali, hanno l’obbligo di pubblicare le informazioni richieste dalla legge nei propri siti o analoghi portali digitali.

Si ricorda che, per gli aiuti di Stato, ed in particolare quelli de minimis, pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), l’obbligo deve comunque essere assolto in Nota integrativa o sul sito internet, senza tuttavia specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

Sotto il profilo sanzionatorio, l’articolo 11 sexiesdecies del DL 52/21 convertito in L. n. 87/21, stabilisce che:

“per l’anno 2021 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.”

Tale comma 125-ter si riferisce alle sanzioni, e non all’obbligo, sicchè ci si chiede l’ampiezza di tale rinvio, ossia se esso si riferisca all’adempimento pubblicitario o alla irrogazione della sanzione (che in questo caso sarebbe comunque effettuata).

Inevitabile,  quindi, un intervento chiarificatore, in assenza del quale si ritiene che nessuna sanzione possa essere applicata.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 30 giugno 2021

 

Contributi a fondo perduto e innovativi crediti d’imposta:
la gestione nel Quadro RU e nel Prospetto Aiuti di Stato del mod. Redditi 2021

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REGISTRATO IL: 18/6/2021

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RELATORE: Lelio Cacciapaglia

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PROGRAMMA

Il Quadro RU del modello Redditi 2021 è letteralmente esploso per via della raffica di crediti d’imposta anti COVID-19 che sono stati introdotti dai numerosi decreti-legge che si sono succeduti da marzo 2020 fino alla fine dell’anno.

Questa pletora di crediti si è aggiunta agli innovativi crediti d’imposta in vigore per il 2020 che hanno sostituto i super e gli iper-ammortamenti.

Le novità si sono stratificate, peraltro, su un numero sterminato di bonus, sempre da gestire nel quadro RU, frutto di proroghe e di rivisitazioni.

Questo incontro si pone l’obiettivo di fare il punto della situazione analizzando rigo per rigo la sezione base del quadro RU, per poi passare alla disamina dei principali bonus che devono essere obbligatoriamente gestiti nel modello (non sarà possibile analizzare tutti i singoli bonus posto che sono più di 150).

Nel dettaglio, saranno affrontati i seguenti punti:

  • Quadro RU: funzione, obblighi, sanzioni, ravvedimenti;
  • la sezione I rigo per rigo: nascita del credito, utilizzo, cessione, rimborso, riporto, limiti di utilizzo;
  • il bonus ex superammortamenti;
  • il bonus ex iperammortamenti;
  • ………

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