Iscrizione all'AIRE: il problema della residenza effettiva

Al di là delle risultanze anagrafiche è l’esame sulla veridicità di elementi di fatto a determinare la presenza nel territorio dello Stato del centro degli affari e degli interessi personali di un soggetto.

Iscrizione all’AIRE e residenza fiscale in Italia

iscrizione aire residenza fiscale La Corte di Cassazione ha confermato che, anche se la persona fisica è iscritta all’Aire, può essere considerata fiscalmente residente in Italia quando è verificato, sulla base di elementi presuntivi, che ha nel Paese, per la maggior parte del periodo d’imposta, il proprio domicilio, riconoscibile ai terzi, inteso come il luogo di stabile gestione degli interessi e degli affari economico-patrimoniali.

 

Il caso di studio

Il caso è quello di una persona iscritta all’anagrafe degli italiani residenti all’estero che ometta la presentazione dell’apposito quadro RW della dichiarazione dei redditi (ma è chiaro che la tipologia di violazione poteva anche essere altra).

Il contribuente ha dichiarato  invece di aver trasferito in Spagna, luogo di residenza, il proprio centro degli affari e degli interessi.

In un primo momento, la contestazione è stata ritenuta legittima perché in Spagna, dove aveva una abitazione di proprietà, la famiglia del contribuente aveva stabilito il centro degli affari e degli interessi già molti anni addietro rispetto al periodo d’imposta oggetto di contestazione.

In verità, è proprio la constatazione di tale unico aspetto che ha spinto l’agenzia delle entrare a ricorrere in Cassazione.

Si è cioè contestato alla Ctr di aver fondato la propria decisione esclusivamente sull’esistenza di una dimora abituale del contribuente in Spagna, senza valutare congiuntamente gli elementi di fatto sulla base dei quali era ragionevole presumere che lo stesso contribuente avesse mantenuto in Italia il proprio domicilio.

La Corte di cassazione ha come detto accolto i motivi di ricorso e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

 

Considerazioni sulla nozione di residenza fiscale

Il giudizio del Collegio di legittimità si è incentrato sulla corretta interpretazione della norma secondo cui, ai fini delle imposte dirette, si considerano residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente in Italia o hanno nel Territorio dello Stato il domicilio o la residenza.

Sulla base del dato normativo, lo status di residente fiscale non si limita all’esito del solo dato formale delle risultanze anagrafiche, ma è legato all’esistenza di un collegamento di fatto con il territorio dello Stato costituito, alternativamente, dal domicilio o dalla residenza come disciplinati dalla norma civilistica. 

Ne consegue, che:

l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali” (cfr Cassazione n. 16634/2018).

In altri termini, al di là della formale residenza stabilita fuori dal territorio nazionale, il contribuente sarà considerato fiscalmente residente in Italia ove venga provato, in sede amministrativa o giudiziale, che egli abbia qui mantenuto o stabilito il proprio domicilio civilistico.

L’iscrizione all’Aire deve dunque ritenersi un mero dato formale, avendo maggior valore il domicilio attribuibile al contribuente, “inteso come la sede principale degli affari e degli interessi economici nonché delle relazioni personali come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dall’iscrizione del soggetto all’AIRE”.

Al di là delle risultanze anagrafiche è, pertanto, l’esame sulla veridicità e completezza di elementi di fatto a determinare la presenza nel territorio dello Stato del centro degli affari e degli interessi personali di un soggetto.

A mero titolo esemplificativo possono assumere un significativo valore segnaletico il riscontro dell’effettiva presenza del soggetto in Italia, la disponibilità di autoveicoli, l’esistenza di cariche societarie ricoperte in entità societarie residenti, l’apertura e la tenuta di rapporti di natura finanziaria presso intermediari italiani, la titolarità di una partita Iva attiva  nonché la stipula di atti soggetti a registrazione in Italia (cfr risoluzione n. 351/2008).

La valutazione congiunta di tutti questi elementi può ragionevolmente indurre a ritenere stabilito in Italia il domicilio della persona fisica, indipendentemente dall’iscrizione anagrafica all’Aire.

La stessa amministrazione finanziaria ha, peraltro, più volte precisato che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto, tanto da non poter formare oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000.

Sotto lo stesso profilo assume ulteriore rilevanza, ai fini dell’individuazione del domicilio, il concetto di “riconoscibilità” dello stesso da parte dei terzi.

Al riguardo, la Corte di cassazione ha affermato che il concetto della riconoscibilità va individuato dapprima rispetto al luogo di gestione degli interessi e degli affari economico-patrimoniali e poi delle relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento.

Al riguardo, la prassi continua a ritenere preminenti, in caso di conflitto, i legami personali e familiari rispetto a quelli economici, tanto che la presenza della famiglia in Italia opera una attrazione della residenza fiscale anche del contribuente iscritto Aire che stabilmente soggiorna all’estero.

 

Fonte: Corte di Cassazione – Ordinanza n. 11620 del 4/5/2021

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 22 giugno 2021