Al fine di stabilire se il reddito prodotto da una società deve essere sottoposto a tassazione in Italia assume rilevanza decisiva il fatto che l’adozione delle decisioni riguardanti la direzione e la gestione dell’attività di impresa si svolga nel territorio italiano, nonostante la società abbia localizzato la propria residenza fiscale all’estero.
Il caso di studio: tassazione dei redditi di società con residenza estera ma operante in Italia
La Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la pronuncia con la quale la Commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione i redditi di una società estera, sul presupposto che, pur essendo formalmente residente in Lussemburgo, quanto alla gestione, operasse soltanto in Italia.
I giudici d’appello hanno disatteso l’assunto erariale secondo il quale l’insieme degli elementi di fatto tratti dalle indagini condotte dalla Guardia di finanza dimostravano che la gestione della società fosse localizzata in Italia, così che, alla stregua dell’art. 73 del T.U. n. 917 del 1986, non era rilevante che:
«la società fosse stata costituita all’estero, se la stessa ha nel territorio dello Stato la sede amministrativa o l’oggetto principale, potendosi, dunque, verificare il caso di società formalmente estere, ma fiscalmente residenti in Italia».