Residenza fiscale della società: cosa conta…

Per stabilire la residenza di una società non conta il luogo in cui le operazioni vengono svolte ma quello in cui vengono decise!

Residenza fiscale della società: il parere della Cassazione

residenza societàLa Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante in tema di residenza delle società.

In particolare, è stato affermato che l’elemento che assume validità assoluta è il luogo dove avviene l’adozione delle decisioni riguardanti la direzione e la gestione dell’attività di impresa, a nulla rilevando il dato ufficiale della residenza.

Andando nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione i redditi di una società, nel presupposto che la stessa, pur essendo (formalmente) residente in Lussemburgo, operasse soltanto in Italia.

 

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Residenza società: quanto contano le decisioni

E’ chiaro dunque che il fulcro del problema era, sulla scorta dell’articolo 73 del Tuir, la circostanza che le decisioni fondamentali di management necessarie alla gestione della società venivano assunte in Italia, con ciò determinandosi la circostanza che la residenza fiscale della società fosse nel territorio italiano.

In base al comma 3 del citato articolo 73, infatti:

“ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.

Secondo la Cassazione, la Ctr (favorevole al ricorrente) ha errato nel limitarsi a dare rilevanza al solo fatto del compimento o meno da parte della società verificata di specifiche operazioni sul territorio nazionale, trascurando di valutare se la società avesse stabilito in Italia la concreta sede di assunzione delle decisioni e gestione dell’attività di impresa.

 

Sede sociale, sede delle decisioni

La Cassazione ha ritenuto dunque che la nozione di “sede dell’amministrazione”, in quanto contrapposta alle “sede legale”, deve ritenersi coincidente con quella “effettiva”, intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente.

Di questo parere anche la giurisprudenza costante.

La stessa Corte di giustizia, nella sentenza del 28 giugno 2007, ha affermato che la nozione di sede dell’attività economica:

“indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultimo”.

Ancora, la sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2006, C-196/04, ha stabilito che la circostanza che una società sia creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per sé sola un abuso del diritto di libertà di stabilimento; tuttavia una misura nazionale che restringa tale libertà è ammessa se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate a escludere la normativa dello Stato membro interessato.

 

Fonte: Ordinanza Cassazione n. 6476 del 9/3/2021

 

Se desideri approfondire ancora, puoi leggere: 

La residenza societaria: le indicazioni operative della Guardia di Finanza

Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia da parte di società estera

 

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 11 maggio 2021