Attraverso il parere del Fisco esamineremo le modalità di tassazione dei redditi di una società svizzera che detiene un immobile in Italia.
Società estera interposta: alcuni chiarimenti
Ancora all’epoca del primo scudo fiscale, la C.M. 4.12.2001, n. 99/E, trattando di società estera interposta ha avuto modo di chiarire che:
“Relativamente alla nozione di "interposta persona", si fa presente che la questione non può essere risolta in modo generalizzato, essendo direttamente connessa alle caratteristiche e alle modalità organizzative del soggetto interposto.
A titolo esemplificativo, si ritiene che debba essere considerato soggetto interposto una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale e ben si può sostenere la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio che effettui il rimpatrio”.
I chiarimenti risentono del fatto che la circolare era relativa allo scudo fiscale.
L’Agenzia proseguiva, all’epoca, osservando come:
“Analogamente, a titolo meramente esemplificativo, si deve ritenere soggetto interposto un trust revocabile (per cui il titolare va identificato nel disponente o settlor) ovvero un trust non discrezionale, nei casi in cui il titolare può essere identificato nel beneficiario”.
Limitiamoci in questa sede ad inquadrare la casistica delle società tralasciando il trust.
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Le caratteristiche dell’interposizione
Dalle indicazioni fornite dall’Agenzia e mai superate da successivi interventi, emerge come l’interposizione societaria possa desumersi da diversi elementi ma che la natura paradisiaca della stessa e l’assenza delle scritture contabili sia un aspetto presuntivo dell’interposizione, ma non decisivo.
L’elemento forse più rilevante è quello della formalità dello schema societario.
In sostanza, non esiste un effettivo filtro tra i beni della società ed i soci.
Nella prassi operativa si tende a ritenere che siano interposte le società paradisiache come le società panamensi in quanto, oltre a non essere oggetto di tenuta di scritture contabili, non comportano particolari formalismi per il passaggio dei beni dalla società ai soci.
Una ulteriori ipotesi di interposizione: quella della R.M. 30.4.2002, n. 134/E
In quell’occasione è stato rilevato che, con riferimento agli immobili ubicati in Italia ma detenuti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero, si riteneva che fosse comunque esperibile la procedura di regolarizzazione potendosi sostenere che il presupposto della «detenzione all'estero di attività» si realizzasse anche nel caso di «esterovestizione» di beni immobili posseduti da soggetti residenti in Italia per il tramite di soggetti esteri interposti che ne risulta