La Corte di Cassazione ha chiarito in presenza di quali presupposti l’Amministrazione finanziaria può contestare l’esterovestizione di una società.
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Esterovestizione di società: la territorialità della sede societaria
Nel caso di specie, a seguito di una verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una società due avvisi di accertamento per i periodi d'imposta 2006 e 2007, con i quali, sull'assunto che la stessa, pur avendo la sede legale in Lussemburgo, avesse la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale nel territorio dello Stato italiano, essendo quindi qui soggetta ad imposizione, aveva accertato induttivamente IRES, IRAP e IVA, non considerando, peraltro, la deducibilità di costi per Euro 517.195,30 (risultanti da due fatture passive) e alcune ritenute che la società aveva subito.
La società impugnava gli avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che, riuniti i ricorsi, li rigettava.
Avverso tale pronuncia la società proponeva quindi appello e la Commissione Tributaria Regionale lo rigettava, affermando che, viste le trasformazioni societarie, i passaggi delle quote di partecipazione, le sovrapposizioni degli amministratori, tutti italiani ad eccezione di uno, che ricorrevano nei consigli di amministrazione della controllante e delle controllate, e considerato che le attività della società si svolgevano principalmente in Italia, tale società, di fatto aveva in Lussemburgo solo la sede legale, mentre l'attività effettiva e di direzione veniva svolta in Italia.
Rilevavano quindi i giudici di secondo grado che, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione, la situazione effettiva e sostanziale prevale in questi casi su quella formale e dunque la società doveva essere considerata fiscalmente residente in Italia.
Anche quanto poi alla lamentata determinazione del reddito imponibile, secondo la CTR, l'operato dell'Ufficio appariva corretto, non essendo chiaro a cosa si riferissero le prestazioni di cui alle fatture in contestazione.
Infine, per le ritenute che parte appellante riteneva non essere state conteggia