Legge di conversione del Decreto Sostegni: novità in arrivo

In sede di conversione in legge del c.d. Decreto Sostegni sono state previste alcune novità. In questo contributo segnaliamo le più interessanti…

Novità in sede di conversione del Decreto Sostegni

Il contributo a fondo perduto

Istituito, per il 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti titolari di reddito d’impresa che hanno preso la partita Iva nel 2018 ma – come risulta dal Registro delle imprese presso la CCIAA – hanno iniziato l’attività nel 2019 e che non hanno diritto all’indennizzo previsto per la generalità degli operatori economici in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019.

Alla misura di sostegno per le start-up, che spetta nella misura massima di 1.000 euro, si applicano le disposizioni del citato articolo 1 disciplinanti l’“ordinario” contributo per titolari di reddito agrario ed esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Un decreto Mef dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione della norma, anche ai fini del rispetto del tetto di risorse finanziarie disponibili, fissato in 20 milioni di euro.

Vengono poi previsti ritocchi alla disciplina del contributo a fondo perduto spettante ai titolari di partita Iva, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, qualora nel 2020 abbiano avuto un ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. In particolare,

  • l’indennizzo in questione non può essere pignorato;
     
  • in relazione al contributo per le attività economiche e commerciali nei centri storici (articolo 59, comma 1, lettera a), Dl n. 104/2020), che il decreto “Sostegni”, nel testo originario, ha circoscritto ai comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti ove sono situati santuari religiosi e che, secondo le ultime rilevazioni statistiche, hanno registrato presenze turistiche di cittadini stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti, viene abolito il requisito del numero di abitanti per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

 

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Aggiornamento 21 maggio 2021: pubblicato in G.U. il testo definitivo della Legge di conversione n. 61 del decreto sostegni (bis), clicca qui per consultarlo

 

Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni

Le società di capitali e gli enti commerciali che non adottano gli IAS possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, provvedendovi non solo nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo (2020), ma anche in quello 2021.

In tale ipotesi, però, l’operazione può riguardare esclusivamente i beni non rivalutati nel bilancio precedente e ha effetti soltanto ai fini civilistici, senza vantaggi fiscali.

Le imprese operanti nei settori alberghiero e termale possono effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

In caso di affitto di azienda, la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente.

 

Fringe benefit aziendali

È esteso anche al periodo d’imposta 2021 la norma che ha raddoppiato – da 258,23 a 516,46 euro – l’importo dei fringe benefit aziendali, ossia del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (articolo 51, comma 3, Tuir).

 

Esenzione prima rata IMU 2021

Ai contribuenti in possesso dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del DL 41/21 è riconosciuta anche l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’Imu 2021 dovuta in relazione agli immobili posseduti nei quali i soggetti passivi sono anche gestori delle attività che vi sono esercitate.

 

Agevolazioni contratti di locazione

Estesa ai contratti di locazione stipulati prima del 2020 la misura in virtù della quale gli affitti per immobili a uso abitativo non incassati sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile, non più dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto (come precedentemente stabilito dalle regole generali sull’imputazione dei redditi fondiari – articolo 26, Tuir), ma provandone la mancata corresponsione mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.

[NdR: Il testo del decreto sostegni bis si può scaricare da qui: Testo integrale D.L. 25/5/2021 n. 73 – decreto sostegni-bis]

 

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 21 maggio 2021