Quadro Aiuti di Stato errori ravvedibili con dichiarazione integrativa

Gli errori commessi durante la compilazione del quadro Aiuti di Stato si correggono con la presentazione di una dichiarazione integrativa, soggetta a sanzione amministrativa.

Errori nel quadro Aiuti di Stato

aiuti di statoGli errori commessi durante la compilazione del quadro Aiuti di Stato si correggono con la presentazione di una dichiarazione integrativa, soggetta alla sanzione amministrativa fissa da € 250,00 a € 2.000,00, con la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso.

L’Agenzia entrate ha fornito i suoi chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell’importo dell’aiuto spettante indicato nel prospetto Aiuti di Stato e della conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nel registro nazionale aiuti di Stato.

nel caso affrontato dall’Agenzia i contribuenti evidenziano di aver erroneamente compilato il prospetto inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione – su cui è calcolata l’agevolazione – in luogo dell’importo dell’aiuto spettante.

Il maggiore importo erroneamente dichiarato è stato di conseguenza iscritto come aiuto individuale in RNA.

In particolare, le segnalazioni pervenute hanno riguardato in gran parte la deduzione forfetaria per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’ammontare della deduzione doveva essere indicato nel rigo IS2 colonna 2 del Modello IRAP 2019 mentre l’importo relativo all’aiuto spettante era riportato nei righi IS201 colonna 14 e 26 del prospetto Aiuti di Stato.

 

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La gestione degli aiuti fiscali

L’Agenzia gestisce i cosiddetti aiuti fiscali automatici e semi-automatici provvedendo alla loro registrazione nel RNA (Registro nazionale degli aiuti di Stato) sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto Aiuti di Stato delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione.

Nelle istruzioni alla compilazione del quadro Aiuti di Stato della dichiarazione e nelle relative specifiche tecniche, è stato precisato che l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante consiste nel risparmio d’imposta oppure nel credito d’imposta spettante nel periodo.

 

La soluzione in caso di errori

Qualora il contribuente ritenga di aver erroneamente compilato il quadro Aiuti di Stato, inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione – su cui è calcolata l’agevolazione – in luogo dell’importo dell’aiuto spettante, con conseguente incongruenza dell’importo dell’aiuto individuale iscritto in RNA, potrà presentare una dichiarazione integrativa con l’importo corretto.

A seguito della presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente, l’Agenzia delle entrate procederà a effettuare la conseguente correzione in diminuzione del maggior importo precedentemente iscritto in RNA dell’aiuto individuale.

 

Le sanzioni

Riguardo il profilo sanzionatorio si ritiene che, nel caso di specie, sia applicabile la sanzione amministrativa in misura fissa.
In particolare, l’irregolarità comporta la sanzione amministrativa in misura fissa da 250 a 2 mila euro (comma 1, articolo 8, Dlgs n. 471/1997) con la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso.

 

La deduzione forfetaria Irap

L’esigenza del contribuente di rimediare all’errore commesso concerne la deduzione forfetaria Irap, nel caso di specie, prevista in caso di assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in determinati (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 3, Dlgs n. 446/1997 (codice aiuto 354).

La deduzione doveva essere riportata nel rigo IS2 colonna 2 del modello Irap/2019, mentre bisognava indicare l’aiuto spettante nei righi IS201 colonna 14 e 26 del prospetto “Aiuti di Stato”.

Il Registro nazionale aiuti di Stato, istituito presso il Mise, ha lo scopo di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Il decreto interministeriale n. 115/2017 definisce le regole per il suo funzionamento.

In particolare, il Regolamento distingue gli aiuti subordinati a provvedimenti di concessione da quelli automatici” e “semiautomatici”, ossia fruibili senza specifica autorizzazione.

L’Agenzia delle entrate gestisce quest’ultimi e ne registra l’importo nell’Rna sulla base dei dati indicati dai contribuenti nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni fiscali.

Nel quadro devono essere segnalati i contributi i cui presupposti si sono verificati nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

L’Amministrazione finanziaria procede con la conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione che contiene l’agevolazione.

Sono queste le indicazioni dell’Agenzia delle entrate fornite con la risoluzione n. 26/E del 15 aprile 2021.

 

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A cura di Vincenzo D’Andò

Venerdì 16 aprile 2021

Informazioni estrapolate dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico