Come dichiarare i contributi a fondo perduto e simili nel Modello Redditi 2021 PF

di Annamaria Bettagno Giancarlo Modolo

Pubblicato il 11 giugno 2021

Analisi di alcuni casi esemplificativi (con compilazione pratica dei quadri) in relazione alle diverse situazioni in cui va indicato nella dichiarazione dei redditi il contributo a fondo perduto ricevuto nel 2020: I'imprenditore individuale in contabilità ordinaria e semplificata, il problema dei liberi professionisti...

Contributi a fondo perduto: aspetti generali

fondo perduto modello redditi 2021A norma dell'art. 6, comma 2, del Tuir i «proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».

Ne deriva, conseguentemente, che non assumono rilevanza fiscale e non sono, quindi, tassabili, le somme percepite per risarcire una perdita patrimoniale (cosiddetto “danno emergente”), nonché quelle non inquadrabili in una delle predette categorie reddituali, tenendo, però, in considerazione che tale modalità procedurale generale può costituire oggetto di deroga a opera del legislatore che ha la possibilità di prevedere specifiche diposizioni tese a escluderne l'applicazione.

A titolo meramente indicativo, nell'ambito delle misure adottate per contenere l'impatto economico negativo connesso all'emergenza Covid-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (noto come decreto "Cura Italia"), all'art. 27 ha espressamente riconosciuto:

  • ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020;
     
  • ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a € 600,00;

stabilendo che l'indennità non doveva concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef.

Successivamente con l'art. 10-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (denominato "decreto Ristori"), convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, è stato previsto che:

«I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fru