Esonero totale per assunzioni under 36: istruzioni dall’INPS

Per il biennio 2021-2022 la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto uno sgravio contributivo dedicato all’assunzione di giovani con meno di 36 anni di età. L’incentivo comporta l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a favore di tutti i datori di lavoro privati per 36 mesi, che divengono 48 mesi per le assunzioni effettuate nelle Regioni economicamente più svantaggiate.

Sgravio under 36 nella Legge di Bilancio 2021

esonero assunzioni under 36La Legge 30 dicembre 2020 n. 178, prevede all’articolo 1, comma 10, un apposito sgravio contributivo totale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratto a tempo determinato, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, riprendendo quanto precedentemente previsto dalla Legge n. 205/2017, articolo 1, commi 100-105 e 107.

Con tale sgravio si garantisce nel biennio 2021-2022 la possibilità per i datori di lavoro, al fine di assumere giovani, di ottenere uno sgravio del 100% dei contributi per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di importo massimo pari a 6.000,00 euro annui per l’assunzione di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36esimo anno di età.

Tale sgravio contributivo è esteso per 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuano assunzioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’accesso a tale misura è comunque subordinato all’autorizzazione da parte della Commissione Europea della quale si attende ancora l’orientamento.

 

Caratteristiche dell’incentivo all’assunzione

L’Istituto Previdenziale va ad approfondire quali sono i requisiti per poter accedere a tale sgravio.

In particolar modo, esso:

  • è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal fatto che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo;
     
  • non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione; l’incentivo altresì non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario in quanto non rientrano nell’ambito di applicazione della comunicazione della Commissione Europea.

Tale incentivo:

  • spetta per tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
    Sarà possibile accedere all’esonero contributivo anche quando il rapporto di lavoro subordinato è instaurato in attuazione di un vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e quando il rapporto di lavoro è a scopo di somministrazione;
     
  • non spetta per l’instaurazione di rapporti di apprendistato e contratti di lavoro domestico, ma anche per il lavoro intermittente.
    Non sarà possibile avvalersi delle assunzioni agevolate altresì per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale.

Tali rapporti incentivati devono essere instaurati nel biennio 2021-2022, nei confronti di soggetti che alla data dell’evento incentivato non abbiano ancora compiuto il 36esimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Per quanto concerne il requisito anagrafico, abbiamo detto che l’età massima del lavoratore da assumere è di 36 anni, da intendere come età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni alla data dell’assunzione agevolata.

L’incentivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un limite massimo di 6.000,00 euro annui: ciò significa che la soglia massima riferita al periodo di paga mensile che è possibile sgravare da contribuzione è pari a 500,00 euro, mentre per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

Resta fermo che nel caso di lavoro a tempo parziale tale importo dovrà essere proporzionalmente ridotto.

Restano esclusi dalla possibilità di ammissione allo sgravio il contributo al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, il contributo (se dovuto) ai fondi di solidarietà, il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile destinato ai fondi interprofessionali, così come i premi e contributi dovuti all’Inail.

 

Sgravio under 36: condizioni da rispettare

Tale incentivo spetta se vengono rispettate sia le specifiche condizioni di cui all’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015 che i presupposti legittimanti l’incentivo previsti proprio dalla Legge di Bilancio 2021.

In particolar modo, tra le regole generali da rispettare, si ricorda che l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, non devono essere presenti sospensioni del lavoro connesse a una crisi/riorganizzazione aziendale, il datore di lavoro deve rispettare gli obblighi di contribuzione previdenziale, devono essere assenti le violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, e devono essere rispettati gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali.

Per quanto concerne poi le condizioni specifiche previste dalla Legge di Bilancio 2021, si segnala innanzitutto che il lavoratore alla data della nuova assunzione non deve aver compiuto 36 anni.

Inoltre tale soggetto nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda il datore di lavoro egli non deve aver proceduto nei sei mesi precedenti all’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva e deve premurarsi di non effettuarne, nei nove mesi successivi all’assunzione agevolata.

 

Lavoratore part-time presso differenti datori di lavoro

Una casistica trattata espressamente da parte dell’Istituto Previdenziale riguarda il caso del dipendente assunto a tempo parziale presso due differenti datori di lavoro.

In tal caso l’incentivo spetta in relazione ad ambedue rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima.

In caso di assunzioni effettuate in due momenti differenti da parte di ciascun datore di lavoro, quello che assume nel momento successivo perderebbe il requisito per essere ammesso all’agevolazione

 

Cessione e trasferimento d’azienda

Nelle ipotesi di cessione di contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1406 c.c., la parte del beneficio riconosciuta al datore di lavoro cedente può essere ceduta al subentrante per il periodo residuo non goduto.

Analogamente è possibile trasferire nei confronti del cessionario il periodo non goduto in virtù dell’articolo 2112 c.c. in caso di trasferimento d’azienda.

 

Partita IVA riqualificata a seguito di ispezione

Bisogna segnalare che l’esonero non può essere riconosciuto nelle ipotesi in cui rapporto di lavoro autonomo – con o senza partita IVA – o parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a seguito di un accertamento ispettivo.

 

Fonte: Circolare INPS n. 56 del 12 aprile 2021

 

Se desideri approfondire, Ti invitiamo a leggere:

Assunzioni agevolate per gli under 36: al via la gestione operativa del bonus contributivo

Legge di Bilancio 2021: assunzioni agevolate per gli under 36

 

A cura di Antonella Madia

Giovedì 29 aprile 2021