E’ consentito ai contribuenti che hanno subìto consistenti riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020 (più del 30%), in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali.
Ecco come aderire…
L’art. 5, dai commi 1 a 11, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, meglio conosciuto come il decreto Sostegni, contiene la novità della definizione agevolata degli avvisi bonari partite IVA con riduzione fatturato.
In particolare la disposizione, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha la finalità di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020.
Il comma 1, dell’art.1, individua le somme oggetto di definizione agevolata, che può essere effettuata nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dall’articolo in esame e dai relativi provvedimenti di attuazione.
Potrebbe interessarti anche:
Le indicazioni delle Entrate sugli avvisi bonari dopo la pandemia
Definizione agevolata cartelle: possibilità rimessa all’esame delle Sezioni Unite
Definizione agevolata avvisi bonari: gli atti coinvolti
Le somme interessate dalla definizione sono quelle che derivano dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, del DPR 600/1973, con riferimento alle imposte dirette e 54-bis del DPR n. 633/1972, con riferimento all’IVA.
Le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità).
In quest’ultimo caso, il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.
Modalità di regolarizzazione delle somme
Il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi.
Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito e la sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%