Sequestro preventivo indifferente nei confronti di tutti

La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa.

Sequestro preventivo: il caso oggetto di studio

Il Tribunale del riesame di Crotone rigettava il ricorso proposto da un imputato e, per l’effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale.

 

Il principio espresso dalla Corte

sequestro preventivo confiscaPer i massimi giudici, con argomento impiegato per il sequestro per equivalente, ma specularmente utilizzabile anche per quello diretto, a fronte di una contestazione concorsuale che assegna indistintamente l’intero profitto a tutti gli indagati:

in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca prevista dall’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, non essendo ricollegabile all’arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito; con la precisazione, peraltro, che, nel giudizio di cognizione successivo alla fase cautelare, l’espropriazione non può eccedere nel “quantum” né l’ammontare del profitto complessivo, né – in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati accertati – il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio. (Fattispecie relativa ai delitti di associazione a delinquere, truffa aggravata e frode informatica in concorso, in cui era stata disposta la confisca, per l’intero ammontare del profitto, nei confronti dei diversi correi) (tra le altre, Sez. 5, n. 19091 del 26/2/2020, Buonpensiere, Rv. 279494; Sez. 3, n. 56541 del 5/12/2017, Maiorana, Rv. 273604; Sez. 3, n. 1999 del 14/11/2017, Addonizio, Rv. 272714; Sez. 2, n. 33755 del 15/7/2016, Nardecchia, Rv. 267576)”.

 

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Brevi note sulla confisca di beni

Come è noto, l’art. 10, del D.Lgs. n. 158/2015, ha inserito l’art.12-bis nell’ambito del D.Lgs. n. 74/2000, creando la confisca fiscale (atteso, fra l’altro, che l’art. 14, del D.Lgs. n. 158/2015 ha abrogato il comma 143, dell’art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del C.p.p. per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 (facendovi così rientrare anche il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili, prima escluso), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto[1].

La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro.

Nel caso di mancato versamento è sempre disposta la confisca.

La confisca in forma diretta è obbligatoriamente disposta con riguardo alle cose che rappresentano il prezzo o il profitto del reato, sempre che le medesime “non appartengano a persona estranea” ad esso.

Può avere ad oggetto soltanto i beni per i quali sussista un nesso di contiguità con il delitto per cui si procede, cioè una relazione immediata, attuale e strumentale tra il bene da ablare e il fatto delittuoso.

Il prezzo del reato è rappresentato dal compenso o dal corrispettivo ricevuto o promesso per indurre, determinare o istigare qualcuno a commettere un reato.

In campo tributario, osserva la G.d.F. nella circolare n.1/2018, esso va spesso individuato, piuttosto che nella produzione di nuova ricchezza da sottoporre a tassazione, “come nel caso di un fittizio credito di imposta che generi un indebito rimborso, in un mancato decremento patrimoniale, connesso ad un risparmio d’imposta”.

Ove non sia possibile eseguire il sequestro finalizzato alla confisca in forma diretta, è possibile, come si è anticipato, per i delitti tributari, procedere per equivalente, apprendendo beni, sino a concorrenza del profitto e del prezzo del reato, che non abbiano alcun collegamento con l’attività delittuosa e di cui il reo abbia la disponibilità, anche in funzione di situazioni giuridiche diverse e subordinate rispetto al diritto di proprietà, purché idonee a garantire il pieno godimento del bene.

La confisca di valore – la cui natura è da ritenere obbligatoria – non presuppone, dunque, la dimostrazione di alcun vincolo di causalità o di derivazione del bene dal reato, di alcun rapporto con la pericolosità individuale dell’indagato né di alcun collegamento tra il bene stesso ed il reato.

Sua condizione di operatività è individuabile nel mancato rinvenimento del profitto o del prezzo del reato tributario nella sfera economica, giuridica e patrimoniale della persona colpita.

E pertanto, è il pubblico ministero legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali[2], a chiedere al giudice il sequestro preventivo per equivalente, in luogo di quello in forma diretta[3], all’esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell’ente che abbia tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessario il compimento di ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato[4] spettando, anzi, al soggetto destinatario del provvedimento cautelare l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il provvedimento ablativo in forma diretta[5].

E come ancora una volta oggi confermato dagli Ermellini, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, può essere disposto indifferentemente nei confronti di uno o più tra i diversi concorrenti allo stesso reato, senza che possa essere sollevata eccezione riguardo al beneficio di escussione.

 

Fonte: Sentenza Cassazione n. 32409 del 18 novembre 2020

 

Dello stesso autore, sul sequestro preventivo, puoi leggere: Occultamento scritture contabili: legittimo il sequestro preventivo

 

***

NOTE

[1] L’aggressione dei beni può avvenire anche nella fase cautelare, nell’ambito delle indagini preliminari, a mente dell’art. 321, comma 1, c.p.p., il quale prevede che “quando vi è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato”; il giudice per le indagini preliminari, prima dell’esercizio dell’azione penale, “può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca” (comma 2).

[2] Sempre la circolare n.1/2018 della Guardia di Finanza prevede che, nella fase istruttoria, i militari operanti richiedano al pubblico ministero procedente, ricorrendone i presupposti, di valutare la possibilità di avanzare al giudice per le indagini preliminari proposta di adozione di misure cautelari di carattere reale, supportata da un adeguato quadro indiziario da cui emerga la piena riferibilità del reato ipotizzato all’indagato, predeterminando l’ammontare del valore del compendio assoggettabile alla cautela, senza che sia necessario, invece, individuare, nella fase della proposta, i beni da apprendere ( l’ablazione, nella forma per equivalente, può avere ad oggetto, fino a concorrenza del profitto del reato, anche i beni che potranno subentrare nella disponibilità dell’indagato successivamente all’adozione del provvedimento di sequestro – Cass., Sez. III, 13 giugno 2016, n. 24430).

[3] La circolare n.1/2018 della G.d.F. fornisce una possibile traccia operativa ai fini della concreta esecuzione di misure cautelari di carattere reale, anche nella forma per equivalente, a carico di una società e del suo legale rappresentante.

In particolare, i militari operanti – fatte salve, naturalmente, differenti indicazioni o prescrizioni da parte dell’Autorità Giudiziaria delegante – procederanno, quale regola generale, a sottoporre a sequestro, sino a concorrenza dell’ammontare indicato nel provvedimento giudiziario nella forma “diretta”, le disponibilità liquide (denaro, titoli, valori) della persona giuridica.

La Suprema Corte (cass.sez. III, sent. n.28223), in tema di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, ha precisato che possono essere oggetto di sequestro “diretto”, in tal caso, solo le somme giacenti sui conti correnti societari sia al momento della scadenza del termine per il pagamento dell’imposta che a quello, successivo, dell’esecuzione del sequestro, non potendosi mai considerare diretto il provvedimento ablativo per la parte eccedente il saldo al momento della scadenza.

Sempre in forma diretta i beni che risultano essere stati acquistati dalla società con le disponibilità finanziarie riconducibili al profitto dei reati contestati, laddove ricorrano le condizioni di “riconoscibilità” proprie dei beni surrogati (Cass., Sez. III, 22 febbraio 2016, n. 6798). A seguire, nella forma per equivalente, beni nella disponibilità del legale rappresentante della società.

[4] Cass., Sez. III, 9 marzo 2017 n. 21958 e Cass., Sez. III, 13 gennaio 2017 n. 6059

[5] Cass., Sez. III, 7 settembre 2016, n. 37174.

 

A cura di Gianfranco Antico

Giovedì 11 marzo 2021

 

Mini Master Online
Il restart degli accertamenti e dei controlli fiscali: la difesa del contribuente

Percorso di aggiornamento sulla difesa del contribuente, in occasione del riavvio delle attività di accertamento e controllo fiscale

Marzo – Aprile 2021

in collaborazione con
Studio Legale Avv. Carlo Nocera

in fase di accreditamento per Commercialisti

 

Introduzione al percorso

Il 2021 rappresenta la data di “ripartenza” dei controlli e degli accertamenti fiscali e della riscossione oggetto di sospensione, come noto, nel corso del 2020 a causa dell’emergenza Covid-19.

I numeri degli atti da notificare sono impressionanti: avendo riguardo agli avvisi di accertamento, alle cartelle e agli avvisi di pagamento della riscossione e agli “avvisi bonari”, si possono stimare almeno 8 milioni di provvedimenti in arrivo.

Per queste ragioni proponiamo un percorso di aggiornamento sulle tematiche della difesa del contribuente che, attraverso 4 moduli da 4 ore ciascuno, intende porre il Professionista nella condizione di avere piena cognizione degli strumenti a sua disposizione, al fine di dispiegare un’efficace difesa avverso gli atti contenenti la pretesa del Fisco, a partire dalla fase del procedimento di controllo sino all’eventuale rilievo penale delle condotte tributarie.

Ogni argomento sarà trattato con piglio pratico, ma pur sempre approfonditamente, e verrà altresì analizzato alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, per permettere al Professionista l’acquisizione di un indirizzo puntuale per procedere più efficacemente nella fase difensiva.

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