In un precedente intervento ci siamo soffermati sulle peculiarità della confisca allargata e del suo ingresso nell’ambito dei reati tributari: ora, stante la sua peculiarità di misura caratterizzata dall’assenza del nesso di pertinenzialità o di continenza tra res sequestrata e reato, a favore della possibilità di aggredire l'intera ricchezza non giustificata ritenuta frutto dell'accumulazione illecita, è bene soffermarsi sulla sua decorrenza applicativa.
La qualificazione che la giurisprudenza fa in ordine alla confisca in parola è quella di una “misura di sicurezza” e, in quanto tale, disciplinata dall’articolo 200 del codice penale: su tutte, si faccia riferimento alle sentenze Cass. penale, sez. II, n. 56374/2018 e Cass. penale, sez. I, n. 44534/2012, con le quali è stato sostanzialmente ribadito l’applicazione del cosiddetto principio del tempus regit actum, ossia la regolamentazione della confisca allargata secondo la legge in vigore al tempo della sua applicazione.
Art. 200 Codice penale
(Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone)
Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al
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