A fronte di un reato tributario, il sequestro preventivo della partecipazione sociale totalitaria non comporta l’estensione, di diritto, del sequestro al complesso aziendale. L’estensione del sequestro delle partecipazioni societarie totalitarie all’azienda non è stata infatti prevista dal legislatore per la confisca quale misura di sicurezza e per la confisca per equivalente, laddove, nei reati tributari, il sequestro preventivo può essere eseguito su beni che devono essere confiscati, costituendo il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, o quando non è possibile procedere alla confisca diretta dei beni, per equivalente. Il profitto del reato è del resto costituito esclusivamente dal valore degli importi evasi e l’azienda non può mai costituire profitto del reato, perché è, semmai, lo strumento mediante il quale la società svolge l’attività economica
A fronte di un reato tributario, il sequestro preventivo della partecipazione sociale totalitaria non comporta l’estensione, di diritto, del sequestro al complesso aziendale.
L’estensione del sequestro delle partecipazioni societarie totalitarie all’azienda non è stata infatti prevista dal legislatore per la confisca quale misura di sicurezza e per la confisca per equivalente, laddove, nei reati tributari, il sequestro preventivo può essere eseguito su beni che devono essere confiscati, costituendo il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, o quando non è possibile procedere alla confisca diretta dei beni, per equivalente.
Il profitto del reato di cui all’art. 2 del Dlgs. 74/2000 è del resto costituito esclusivamente dal valore degli importi evasi e l’azienda non può mai costituire profitto del reato, perché è, semmai, lo strumento mediante il quale la società svolge l’attività economica.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 51603 del 15/11/2018, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di sequestro e confisca in caso di cessione di azienda.
Nel caso di specie, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata aveva proposto ricorso per cassazione avverso l’Ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Macerata aveva accolto l’appello proposto dall’indagata, disponendo la revoca del provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari.
La contribuente, in concorso con l’amministratore di fatto, era indagata, quale legale rappresentante di una Srl, del reato ex art. 2 Dlgs. 74/2000, perché, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, avvalendosi nella relativa dichiarazione per l’anno 2016, di fatture, emesse da più società, per operazioni soggettivamente inesistenti, aveva indicato elementi passivi fi