L’ulteriore mini proroga sull’invio degli atti e Testo integrale del D.L. 7 del 30 gennaio 2021

Già il D.L. n. 3/2021 era intervenuto prorogando al 1° febbraio 2021 il termine per l’avvio delle notifiche degli atti fiscali e le procedure di riscossione. Il protrarsi dell’emergenza epidemiologica e la non trascurabile crisi di Governo hanno portato all’introduzione di un’ulteriore proroga per tutto il mese di febbraio 2021.

Decreto Legge n. 7/2021: nuova proroga per l’invio degli atti

Premessa

proroga invio attiCome è noto, preso atto del perdurare della crisi epidemiologica, il Governo, con il D.L. n. 3 del 15 gennaio 2021 (in G.U.n.11 del 15 gennaio 2021), è intervenuto spostando al 1° febbraio 2021 il termine per l’avvio dell’operazione notifiche, consentendola – sempre in attesa del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022.

La proroga dei termini di cui al D.L. n. 3/2021 – che potranno essere notificati nell’intervallo che va dal 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 – investe anche gli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 3/2021.

Considerato il protrarsi dell’epidemia e l’evoluzione della crisi di governo, con il D.L. n. 7 del 30 gennaio 2021 (in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2021) l’esecutivo ha ulteriormente differito i termini già prorogati.

Vediamo, quindi, le ultime mosse del Governo.

NdR: Sull’argomento vedi anche: Accertamenti 2015: un mese in più per le notifiche a cura Avv. Carlo Nocera

 

L’art. 157 del D.L. n. 34/2020

Come è noto, l’articolo 157 del D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n. 77/2020, è intervenuto sulla questione relativa ai termini di accertamento [1], al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

In deroga a quanto previsto all’art. 3, della L. n. 212/2000, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione – per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione di cui al comma 1, dell’art.67 del D.L. n. 18/2020 [2], conv., con modif., dalla L. n. 27/2020 [3], scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione di cui all’art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020, conv., con modif. dalla L. n. 27/2020 (9 marzo 2020) ed il 31 dicembre 2020 -, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 [4].

Sono fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza [5] e sul punto specifico, la Relazione illustrativa individua già tre casi: contestazioni di frodi fiscali; atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale; atti conseguenti l’applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dall’articolo 22, del D.Lgs. n. 472/1997.

La disposizione fa salvi anche i casi in cui l’emissione dell’atto è funzionale all’adempimento, come nel caso della liquidazione d’ufficio dell’imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari [6].

Come anticipato, il Governo, con il D.L. n. 3/2021, è intervenuto spostando al 1° febbraio 2021 il termine per l’avvio dell’operazione notifiche, consentendola – sempre in attesa del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 [7].

Adesso, l’art.1 del D.L. n. 7, del 30 gennaio 2021 ha sostituito il comma 1, dell’art. 157, del D.L. n. 34/2020, conv. con modf. in L. n. 77/2020, prevedendo che:

In deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi».  

proroga invio atti

 

La proroga dei termini introdotta dal DL 7/2021

La proroga dei termini di cui al D.L. n. 7/2021 – che potranno essere notificati nell’intervallo che va dal 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 – investe anche gli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020.

Infatti, il cd. 157 adesso prevede che:

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Tale ultima norma prevede che, nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli artt.2, comma 8, del regolamento di cui al D.P.R.n.322/98 e 13 del D.Lgs.n.472/97, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, i termini per:

  1. la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’art.25, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R.n.602/73, relativi, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;
     
  2. l’accertamento di cui agli artt. 43 del D.P.R.n.600/73 e 57 del D.P.R.n.633/72, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;
     
  3. di cui all’art.76 del T.U. n. 131/86, concernenti l’imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;
     
  4. di cui all’art.27 del T.U. n. 346/90, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

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Sono sempre fatti salvi – anche in queste ipotesi – i casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 fino al 15 gennaio 2021.

 

Ulteriori indicazioni

In questa sede va ricordato che il comma 4, dell’art. 157, del D.L. n. 34/2020, conv. con modif. nella L. n. 77/2020, nella versione ultima disposta dal D.L. n. 7/2021, prevede – sia per gli di accertamento in senso lato di cui al comma 1, dello stesso articolo 157, del D.L. n. 34/2020 che per gli atti, comunicazioni ed inviti, di cui al comma 2, del medesimo articolo 157, del D.L. n. 34/2020 -, notificati fino al 28 febbraio del 2022, l’assenza di interessi, se previsti, per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del DM del MEF del 21 maggio 2009 [8], e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso.

Con riferimento alle comunicazioni non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del citato D.M. del MEF del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

Il comma 5, dell’articolo 157, del D.L. n. 34/2020 prevede che, al fine del differimento dei termini di cui sopra, l’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima.

Mentre il successivo comma 6, dell’articolo 157, del D.L. n. 34/2020 demanda ad uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate le modalità di applicazione della norma.

 

Puoi approfondire ancora l’argomento nei seguenti articoli:

Agenzia delle Entrate Riscossione: slittamento notifiche per cartelle esattoriali

***
NOTE

[1] Inizialmente il comma 4, dell’articolo 67, del D.L. n. 18/2020, aveva previsto che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.

In pratica, il D.L. n.18/2020 richiamava integralmente la norma relativa alla sospensione dei termini per eventi eccezionali, così che gli accertamenti potevano essere scaglionati e distribuiti in un lasso di tempo di due anni, in virtù della scadenza postergata al 31 dicembre 2022.

Il testo introdotto è stato modificato in sede di conversione in L. n. 27/2020 del D.L.n.18/2020, prevedendo, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’applicazione, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della L. n. 212/2000, dell’articolo 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 159/2015, espungendo dal testo, quindi, il contestato comma 2.

[2] L’inciso è stato inserito nell’ultima versione pubblicata in G.U. ed espressamente confermato dall’Agenzia delle Entrate nelle prime slide illustrative disponibile sul sito e successivamente nella circolare n. 25/E/2020, al punto 3.10.4.

[3] Norma che sospendeva, fra l’altro, dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (84 giorni) i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici impositori.

[4] Con la circolare n.25/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha affermato al punto 3.10.1 che le tipologie di atti richiamati dal comma 1, dell’articolo 157, del D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n. 77/2020, si riferiscono, in generale, a provvedimenti che vengono emessi al termine della fase del controllo sostanziale con riferimento agli atti o alle imposte, sia indirette che dirette, i cui termini di decadenza scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020.

[5] Vocaboli che per certi versi richiamano quanto contenuto nell’articolo 12, comma 7, della L.n.212/2000, secondo cui prima della scadenza dei 60 giorni dalla consegna del pvc, l’avviso di accertamento non può essere emanato, salvo casi di “particolare e motivata urgenza”.

[6] Cfr. Relazione illustrativa al Provvedimento.

[7] Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 3/2021.

[8] In G.U. n. 136 del 15 giugno 2009.

 

A cura di Gianfranco Antico

Martedì 2 febbraio 2021

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