Il recente DL 3/2021 ha spostato avanti di un mese il termine per l’invio degli avvisi di accertamento sospesi per emergenza CoronaVirus. Quali sono le implicazioni di tale ulteriore proroga di un mese?
Ecco tutte le criticità dell’ultimo intervento normativo.
Partiamo da un premessa: nonostante io svolga l’attività di avvocato tributarista, non avverto la necessità che parta al più presto la “carica di cavalleria” degli avvisi di accertamento per il periodo d’imposta 2015 e degli altri atti comunque aventi termini di decadenza ricompresi tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020.
Ciò detto, non ci si può comunque rallegrare, per più di un motivo, dell’ulteriore differimento del termine ultimo per le notifiche di detti atti al 31 gennaio 2022, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 3/2021 pubblicato il 15 gennaio scorso con immediata entrata in vigore.
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Le modifiche
L’intervento del Legislatore dispone che gli atti i cui termini di decadenza scadono nel lasso temporale appena riferito sono notificati nel periodo 1° febbraio 2021 – 31 gennaio 2022, salvo i casi di indifferibilità