Sovraindebitamento: norme più favorevoli per il debitore

Il nuovo decreto Ristori ha introdotto rilevanti semplificazioni in materia di accesso alla procedura di sovraindebitamento per i consumatori e le imprese. Notevoli erano i dubbi e le lacune presenti nella citata legge, ragion per cui il legislatore, considerato anche il periodo economico che consumatori e imprese stanno vivendo, ha deciso di intervenire con l’intento di snellire l’adozione delle misure ivi previste a favore di questi soggetti.

sovraindebitamento consumatore e impreseL’art. 4-ter della legge di conversione (legge n. 176/2020) del primo decreto Ristori ha introdotto rilevanti semplificazioni in materia di accesso alla procedura di sovraindebitamento per il consumatore e le imprese di cui alla legge n. 3/2012.

Notevoli erano i dubbi e le lacune presenti nella citata legge, ragion per cui il legislatore, considerato anche il periodo economico che consumatori e imprese stanno vivendo, ha deciso di intervenire con l’intento di snellire l’adozione delle misure ivi previste a favore di questi soggetti.

In buona sostanza, il nuovo Decreto Ristori del 28 ottobre, convertito con modificazioni in Legge n. 176/2020, in vigore dal 25 dicembre, nel prevedere misure urgenti per la tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, anticipa una parte delle norme previste dal Codice della Crisi (in vigore dal 1° settembre 2021) e introduce importanti novità in tema di crisi da sovraindebitamento.

 

Sovraindebitamento: le novità legislative

Nello specifico, si prevede che l’accordo di composizione della crisi della società produca i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Altre novità riguardano le procedure familiari (l’art 7-bis nella l. n. 3/2012), cioè, la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento se conviventi e l’esdebitazione per il debitore incapiente.

Si considerano familiari i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e conviventi di fatto.

Si evitano così superflue ripetizioni di adempimenti procedurali e si riducono i costi che saranno suddivisi in proporzione tra i vari soggetti sovraindebitati, in proporzione ai rispettivi debiti.

In particolare, è fornita una definizione più estesa di “consumatore”.

E’ incluso nella definizione di “consumatore” anche il consumatore che sia socio di una società di persone, purché il suo sovraindebitamento riguardi solo debiti personali.

L’articolo 7 L. 3/2012 è stato modificato, con la previsione di ulteriori condizioni a causa delle quali il debitore sovraindebitato non può formulare la proposta se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.

In buona sostanza, vengono introdotte condizioni soggettive: il debitore-consumatore deve essere meritevole, cioè non deve avere determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; mentre il debitore-imprenditore, per accedere all’accordo di composizione, non deve aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

 

L’esdebitazione

Altra importante novità introdotta riguarda l’esdebitazione (liberazione dal debito) per il debitore incapiente, cioè la persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità neppure in prospettiva futura, purché risulti meritevole e fatto l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni qualora sopravvengano utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori almeno per il 10%.

Nella precedente disciplina, si riteneva che il debitore che non potesse offrire alcuna utilità ai debitori non avesse alcuna possibilità di poter ottenere l’esdebitazione.

Ora, con l’aggiunta dell’art. 14-quaterdecies si offre invece la possibilità di accedere all’esdebitazione per una sola volta nella vita anche a coloro che non possono offrire nessuna utilità (beni, redditi).

Tuttavia, l’OCC dovrà controllare affinché, nei quattro anni successivi all’ottenimento dell’esdebitazione, non sopraggiungano al debitore utilità rilevanti (esclusi i finanziamenti) che, dedotte le spese per il mantenimento familiare, permettano il soddisfacimento del ceto creditorio in misura non inferiore al 10%.

 

La gestione dei finanziamenti

Con l’articolo 8 L. 3/2012 è stata prevista la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno.

Per di più, è stata manifestata anche la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito.

 

La relazione particolareggiata

Rivisti altresì anche i contenuti della relazione particolareggiata dell’Occ (art. 4 ter L. 176/2020) che deve essere allegata alla proposta di piano del consumatore ex articolo 9, comma 3 bis, L. 3/2012.

La medesima deve specificare:

  • cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni;
     
  • ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
     
  • completezza e attendibilità della documentazione depositata;
     
  • indicazione presunta dei costi della procedura;
     
  • indicazione della valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.

Inoltre, è stato previsto l’inserimento del comma 3 bis 1 all’interno dell’articolo 9, secondo il quale anche alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’Occ che deve individuare: percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori e le indicazioni dei criteri adottati nella formazione eventuale delle classi.

Infine, l’articolo 12 L. 3/2012 introduce l’importante comma 3 quater, che prevede che il Tribunale omologhi l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria, quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali previste dall’articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base di quanto risulta dalla relazione dell’Occ, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

 

Se desideri approfondire, ti invitiamo a leggere:

Deposito e accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento per i debitori

Crisi da sovraindebitamento per privati e non solo: nuovi contenuti e nuova opportunità per i commercialisti

Le procedure di ristrutturazione dei debiti

Sovraindebitamento: cessione del quinto nel Piano

 

A cura di Giovanna Greco

Mercoledì 27 gennaio 2021