L’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è esaminato con dovizia di particolari dalla legge istitutiva, evitando di lasciare zone d’ombra ed attingendo, in particolari circostanze, a norme sulla liquidazione giudiziale delle imprese, non dimenticando che l’accordo può essere invocato dalle imprese che non possono accedere alla detta liquidazione.
Crisi da sovraindebitamento: nozioni generali
Nel precedente articolo “Il contenuto dell’accordo e del piano del consumatore nella crisi da sovraindebitamento per i privati e non solo: nuovo filone di lavoro per i commercialisti”, ci si è soffermati sulla prima parte della L. 27 gennaio 2012, n. 3, contenente le “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” (di seguito, l’indicazione dei soli articoli sarà allusivo di questa Legge).
Ora, si intende proseguire nell’esame del Provvedimento di legge, affrontando l’aspetto della presentazione e della procedura dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento per i debitori, cioè per quei soggetti che, potendo rivestire anche la veste di privati consumatori, hanno accumulato debiti derivanti da attività d’impresa, ma che non sono debitori assoggettabili a liquidazione giudiziale.
Imprenditori non assoggettabili a liquidazione giudiziale
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale quegli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00.
Inoltre, si evidenzia che i debitori, in base all’art. 6, comma 9-ter, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito nella L. 1 dicembre 2016, n. 225:
- con riferimento ai debiti tributari, li possono estinguere senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- con riferimento ai debiti previdenziali, li possono saldare senza pagare le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;
provvedendo al pagamento del debito, anche ridotto, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo del debitore.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Deposito della domanda per l’accordo di composizione della crisi
- Procedura per l’accordo di composizione della crisi
- Raggiungimento dell’accordo
- Omologazione dell’accordo
- Esecuzione e cessazione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi
- Impugnazione e risoluzione dell’accordo
- Allegato A – Cronoprogramma della procedura dell’accordo di composizione della crisi
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Deposito della domanda
Orbene, l’art. 9, della predetta L. n. 3/2012, regolamenta anche il deposito della domanda per l’accordo di composizione della crisi, presso il tribunale del luogo di residenza o presso il tribunale della sede principale dell’impresa, stabilendo che la stessa domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
- l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
- l’elenco di tutti i beni del debitore;
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l’attestazione sulla fattibilità dell’accordo;
- l’indicazione della composizione del nucleo familiare, di chi presenta la proposta di accordo, unitamente al certificato dello stato di famiglia;
- l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento di chi presenta la proposta di accordo, nonché della sua famiglia;
- le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, insieme alla dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale.
Secondo il Tribunale di Bologna – decreto del 25 marzo 2020 – l’accordo di composizione della crisi può attenere solo alcuni creditori del debitore e non altri che, essendo esclusi dall’accordo, possono essere soddisfatti integralmente.
La domanda di accordo di composizione della crisi (specifica per il soggetto che esercita attività d’impresa) deve essere accompagnata, inoltre, da una relazione che deve contenere:
- l’indicazione delle motivazioni a base dell’indebitamento e della diligenza utilizzata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- l’indicazione delle cause, alla base dell’impossibilità del debitore, di soddisfare le anticipate obbligazioni;
- indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione in ordine alla completezza e all’attendibilità della documentazione depositata a supporto della domanda, nonché sul vantaggio dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria;
- l’indicazione presunta dei costi della procedura;
- la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- l’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi di debito, se previste dalla proposta;
- l’indicazione del fat