Tra le procedure di sovraindebitamento, oltre al Piano del consumatore e all’Accordo con i creditori, troviamo anche la Liquidazione del patrimonio.
Si tratta di un procedimento esecutivo – espropriativo concorsuale, avente ad oggetto l’intero patrimonio del debitore: i debitori che non sono in grado di far fronte ai debiti maturati nel corso degli anni possono liberarsi dai creditori mettendo a disposizione tutti i propri beni e gli eventuali crediti che vanta verso terzi.
La procedura permette di distribuire il ricavato della vendita, riscossione o cessione dei beni del debitore ai rispettivi creditori.
La liquidazione del patrimonio: la procedura
La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore si svolge secondo un iter che parte dalla formazione dell’inventario e dell’elenco dei creditori, passando per la presentazione delle domande di partecipazione, la formazione del passivo e la liquidazione dell’attivo.
Si tratta di un procedimento esecutivo – espropriativo concorsuale, avente ad oggetto l’intero patrimonio del debitore: i debitori che non sono in grado di far fronte ai debiti maturati nel corso degli anni possono liberarsi dai creditori mettendo a disposizione tutti i propri beni e gli eventuali crediti che vanta verso terzi.
La procedura permette di distribuire il ricavato della vendita, riscossione o cessione dei beni del debitore ai rispettivi creditori.
Attenzione: Secondo l’art. 14-ter comma 6 L. 3/2012 alcune categorie di beni non sono comprese nella liquidazione, ovvero i crediti impignorabili, i crediti avente carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi delle pensioni, dei salari e di ciò che il debitore guadagna con la sua attività, sia pure nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal giudice, dei frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, dai beni costituiti in fondo patrimoniale e dei frutti di essi.
Alla procedura possono accedere i debitori che sono insolventi, cioè risultano definitivamente incapaci di fare fronte a tutti i loro debiti e i debitori che non sono soggetti al fallimento (imprenditori commerciali sotto soglia, professionisti, enti non commerciali, imprenditori agricoli e privati consumatori).
La procedura di liquidazione del patrimonio si apre con il deposito di un’istanza presso il Tribunale competente, in cui il debitore chiede la liquidazione di tutti i suoi beni, oppure attraverso un’istanza di conversione delle procedure di accordo o piano del consumatore.
La liquidazione del patrimonio può essere, inoltre, attivata anche su istanza del debitore o dei creditori, a seguito di cessazione degli effetti dell’accordo, annullamento e/o risoluzione dell’accordo.
All’istanza occorre allegare:
- elenco dei creditori e delle somme dovute;
- lista di tutti i beni del debitore;
- elenco degli atti dispositivi compiuti negl