Uno dei temi di rilevante interesse in materia di sovraindebitamento del consumatore è costituito dalla opponibilità delle cessioni del quinto dello stipendio.
Secondo la giurisprudenza di merito, in caso di finanziamento il cui rimborso avviene con cessione del quinto dello stipendio, il debitore rimane nella titolarità del quinto non ancora maturato (quindi non ancora ceduto) con la conseguenza che potrà disporre di tale quota al fine di organizzare il piano del consumatore verso i creditori.
Uno dei temi di rilevante interesse in materia di sovraindebitamento del consumatore è costituito dalla opponibilità delle cessioni del quinto dello stipendio.
Secondo la giurisprudenza di merito, in caso di finanziamento il cui rimborso avviene con cessione del quinto dello stipendio, il debitore rimane nella titolarità del quinto non ancora maturato (quindi non ancora ceduto) con la conseguenza che potrà disporre di tale quota al fine di organizzare il piano del consumatore verso i creditori.
La cosiddetta “cessione del quinto” è un contratto di finanziamento in favore di lavoratori subordinati e pensionati, il cui rimborso avviene tramite il versamento di una quota degli emolumenti mensili dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale direttamente al finanziatore.
È doveroso ricordare che la L. 3/2012 concede la possibilità ai soggetti non fallib