La fase esecutiva dell’accordo è disciplinata dalla Legge n. 3/2012, nell’ambito di quella che è stata definita una procedura duale, in quanto il debitore da un lato deve adempiere alle obbligazioni previste nella proposta e, quindi, rispettare l’impegno negoziale assunto con una porzione qualificata del ceto creditorio, dall’altro deve soddisfare integralmente i creditori estranei all’accordo stesso. E’ importante evidenziare che in tale importantissima fase procedimentale il ruolo del giudice, rispetto ai modelli concorsuali tradizionali, è quello tipico del risolutore – terzo ed imparziale – dei conflitti inerenti diritti soggettivi, a fronte di una penetrante funzione che è quella di supporto al debitore e/o al liquidatore, nonché di controllo dell’organismo di composizione della crisi
La fase esecutiva dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 12, L. 27 gennaio 2012, n. 3 è disciplinata nell’art. 13, nell’ambito di quella che è stata definita una procedura duale, in quanto il debitore da un lato deve adempiere alle obbligazioni previste nella proposta e, quindi, rispettare l’impegno negoziale assunto con una porzione qualificata del ceto creditorio, dall’altro deve soddisfare integralmente i creditori estranei all’accordo stesso.
E’ importante evidenziare che in tale importantissima fase procedimentale il ruolo del giudice, rispetto ai modelli concorsuali tradizionali, è quello tipico del risolutore – terzo ed imparziale – dei conflitti inerenti diritti soggettivi, a fronte di una penetrante funzione che è quella di supporto al debitore e/o al liquidatore, nonché di controllo dell’organismo di composizione della crisi.
D’altro canto, a parte il caso in cui siano stati pignorati dei beni che rende necessaria la nomina di un liquidatore, lo stesso debitore rimane protagonista della propria esdebitazione ed arbitro della liquidazione e della ripartizione del ricavato, sia pure sotto la vigilanza dell’organismo medesimo e con l’osservanza delle modalità di liquidazione e di pagamento previste nel piano, non essendo previsto l’elemento tipico delle procedure fallimentari del c.d. spossessamento.
Secondo la previsione dell’art. 7, primo comma, il piano – nell’ambito dell’autonomia negoziale – potrebbe prevedere la facoltà per il