Adeguamento ambienti di lavoro: compensazioni e cessioni del credito entro 30/6/2021

Il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro potrà essere utilizzato in compensazione con il modello F24 entro il 30 giugno 2021; i beneficiari dello sconto possono optare per la cessione dello stesso fino alla la stessa data.

Credito d’imposta per l’adeguamento ambienti di lavoro: modifiche dopo la legge di Bilancio 2021

Adeguamento ambienti di lavoro compensazioniIl credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro (art. 120 del DL 34/2020) potrà essere utilizzato in compensazione con il modello F24 entro il 30 giugno 2021; i beneficiari dello sconto possono optare per la cessione dello stesso fino alla la stessa data.

A seguito di quanto disposto dall’articolo 1, commi 1098 e 1099 della legge di bilancio 2021 (legge 178 del 30/12/2020) il direttore dell’Agenzia delle entrate, con il provvedimento dell’8 gennaio 2021, ha dovuto modificare le istruzioni al modello di comunicazione relativo alle modalità di fruizione e relativo modello del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

 

Nuovi termini

Le modifiche riguardano la data di utilizzo del credito di imposta in compensazione, tramite il modello F24, che è prevista entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021 e l’opzione effettuata da parte dei beneficiari per la cessione del credito stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto “Rilancio”, da effettuarsi fino al 30 giugno 2021, anziché fino il 31 dicembre 2021.

Sostanzialmente, viene ora stabilito che:

  • il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021;
     
  • i soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione del credito stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto “Rilancio”, fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021.

 

PRIMA di questa ultima modifica la situazione era la seguente:

  • l’articolo 120 del Dl 19 maggio 2020, n. 34 riconosce a determinati soggetti un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 120.
    Ai sensi del comma 2 del citato articolo 120, il suddetto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    Il comma 4 dello stesso articolo 120 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta in questione, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
     
  • l’articolo 122 del Dl 19 maggio 2020, n. 34 prevede che i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta fino al 31 dicembre 2021 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
    Il successivo comma 5 del richiamato articolo 122 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, siano definite le modalità attuative, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.
     
  • Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti, tra l’altro:
     

    • i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 120 del Dl n. 34 del 2020;
       
    • le modalità e i termini con i quali i beneficiari del suddetto credito, in luogo dell’utilizzo diretto dell’agevolazione, possono optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
       
  • In particolare, per il credito d’imposta di cui trattasi:
     

    • è stato approvato il modello di comunicazione delle spese ammissibili, con le relative istruzioni, da presentare entro il 30 novembre 2021;
       
    • è stato previsto che il credito potesse essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto a terzi, fino al 31 dicembre 2021.

 

Adeguamento ambienti lavoro: istituito codice tributo per compensare il credito

L’agevolazione fiscale prevista dal decreto “Rilancio” trova l’identificativo da riportare nel modello di pagamento F24. Diventa così operativa e fruibile.

Il tax credit, previsto dall’articolo 120 del Dl 34/2020 (“Rilancio”) e regolato dal punto di vista applicativo dal provvedimento del direttore dell’agenzia del 10 luglio 2020, a sua volta ritoccato dal provvedimento sopra citato,   diventa, quindi, operativo con il codice tributo “6918”, denominato appunto “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Nel modello F24, va riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato “2021”.

 

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A cura di Vincenzo D’Andò

Martedì 12 gennaio 2021

 

Queste informazioni sono estrapolate dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico