È differito al 31 marzo 2021 il termine per enti del Terzo Settore di adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore (con facoltà di modifica statutaria mediante procedimento semplificato); analoga specifica previsione è dettata per le imprese sociali.
L’art. 1, commi 4-novies e 4-decies, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. 3 dicembre 2020, n. 300) differisce al 31 marzo 2021, il termine per enti del Terzo settore di adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili del decreto legislativo n. 117 del 2017, cd. Codice del terzo settore (con facoltà di modifica statutaria mediante procedimento semplificato).
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Gli enti del terzo settore: cenni
Gli ETS individuati dal legislatore all’art. 4, del Codice del Terzo settore – CTS – sono:
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti del Terzo settore, che comprendono associazioni riconosciute e non riconosciute e fondazioni non classificate nelle precedenti categorie, nonché “gli altri enti di carattere privato diversi dalle società”.
Il documento del CNDCEC pubblicato , in data 9 aprile 2019, dal titolo “Riforma del terzo settore: elementi professionali e criticità operative”, evidenzia che l’attività svolta dagli ETS individuati dal Codice del Terzo settore, in via esclusiva o principale, dovrà rientrare tra quelle qualificate come attività di interesse generale ed elencate all’art. 5 dello stesso CTS.
L’elencazione di 26 tipologie di attività è tassativa, nel senso che solo le attività elencate costituiscono attività d’interesse generale ai fini del CTS.
La lista, evidenzia il documento in commento del CNDCEC – comprende tutte le attività che già storicamente gli enti del terzo settore – ETS – svolgono ed include attività che possiamo definire nuove