Dati sanitari della precompilata: le nuove regole per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)

Con la pubblicazione del decreto del MEF arrivano nuove complicazioni per chi opera nel settore medico e per i loro consulenti: il Sistema della Tessera Sanitaria (STS) diventerà l’unico veicolo di invio dei dati da parte degli operatori sanitari, che potranno avvalersi di tale canale per adempiere a tutti gli obblighi fiscali di trasmissione; la trasmissione dei dati diventerà mensile oberando però i contribuenti di nuovi adempimenti

dati sanitari precompilata sistema tessera sanitariaCon decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato sulla G.U. n.270, del 29 ottobre 2020, dal titolo “Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie”, sono state introdotte importanti novità sulle informazioni da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria, già in relazione alle spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2020.

Approfondisci l’argomento all’articolo: “Precompilata Vs. Sistema Tessera Sanitaria”

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Sistema Tessera Sanitaria: le novità previste dalla legge di Bilancio 2020

I commi 679 e 680, dell’art. 1, della legge di Bilancio 2020, veicolata nella legge 160/2019, dispongono che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

In particolare, il comma 679 subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15, del DPR 917/86, cd. TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili.

Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

A titolo di esempio si ricorda che il richiamato articolo 15 del TUIR dispone la detraibilità dall’imposta lorda per un importo pari al 19 per cento per gli oneri sostenuti dal contribuente per:

  • spese sanitarie;
  • interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
  • spese per istruzione;
  • spese funebri;
  • le spese per l’assistenza personale;
  • spese per attività sportive per ragazzi;
  • spese per intermediazione immobiliare;
  • le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
  • erogazioni liberali;
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
  • spese veterinarie;
  • premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
  • spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La disposizione specifica nel dettaglio che per strumenti tracciabili sono da intendersi i versamenti bancari o postali ovvero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Si ricorda che già in passato il legislatore ha concesso la possibilità di fruire di detrazioni fiscali solo a condizione che i pagamenti risultino tracciabili.

A titolo di esempio, si segnala che per ottenere la detrazione prevista dall’articolo 16-bis del TUIR in materia di ristrutturazione edilizia è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale.

Il comma 680, inoltre, dispone che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

 

I soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

Ai sensi del comma 3, dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 175/2014, oltre ai soggetti obbligati dall’anno 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli obbligati dall’anno 2016 (strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter Dlgs n 502/1992 e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, comma 2, Dlgs n 193/ 2006, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica), a partire dal 2019 sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:

  • le strutture della sanità militare;
  • la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
  • gli iscritti all’albo dei biologi;
  • gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018:
  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • tecnico audiometrista;
  • il tecnico audioprotesista;
  • tecnico ortopedico;
  • dietista;
  • tecnico di neurofisiopatologia;
  • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • igienista dentale;
  • fisioterapista;
  • logopedista;
  • podologo;
  • ortottista e assistente di oftalmologia;
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • terapista occupazionale;
  • educatore professionale;
  • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • assistente sanitario.

I dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, dovranno essere inviati anche dai seguenti nuovi soggetti obbligati, ossia gli iscritti all’albo della professione sanitaria di:

  1. tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  2. tecnico audiometrista;
  3. o tecnico audioprotesista;
  4. tecnico ortopedico;
  5. dietista;
  6. neurofisiopatologia;
  7. tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  8. igienista dentale;
  9. fisioterapista;
  10. logopedista;
  11. podologo;
  12. ortottista e assistente di oftalmologia;
  13. terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  14. tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  15. terapista occupazionale;
  16. educatore professionale;
  17. tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  18. assistente sanitario;
  19. gli iscritti all’albo dei biologi.

 

Le novità previste dal decreto del MEF

Il decreto del MEF prevede che per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie, di cui all’art. 1, comma 679, della Legge di Bilancio 2020.

Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020.

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell’art. 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi anche dei seguenti ulteriori dati:

  1. tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
     
  2. aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
     
  3. indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
    I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

Restano ferme le disposizioni concernenti le modalità di opposizione.

 

Disponibilità dei dati delle spese sanitarie e veterinarie del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata

Con riferimento ai dati di spesa sanitaria e veterinaria sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa ad esclusione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie per le quali risulti, effettuato il pagamento con strumenti non tracciabili, per le spese veterinarie e per le spese sanitarie diverse da quelle di cui all’art. 1, comma 680, della legge di Bilancio 2020.

 

Consultazione delle spese sanitarie da parte del cittadino

Al fine di consentire al cittadino l’eventuale integrazione della dichiarazione precompilata, la consultazione delle spese sanitarie che non danno diritto alla detrazione secondo quanto disposto dall’art. 1, commi 679 e 680, della legge di Bilancio 2020, è consentita fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Decorso tale termine il codice fiscale dell’assistito ècancellato dal Sistema TS.

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS comunicano al Sistema TS mediante apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it la volontà di adempiere agli obblighi di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2020, mediante la trasmissione al Sistema TS dei dati dei corrispettivi giornalieri, comprensivi dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, così come riportati sul documento commerciale di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti obbligati trasmettono al Sistema TS, i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri configurati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.

L’Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema TS l’elenco aggiornato dei soggetti che hanno censito presso l’Agenzia delle entrate i propri dispositivi per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

 

Termini di trasmissione dei dati al Sistema TS

La trasmissione dei dati è effettuata:

  1. entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
     
  2. entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

 

Semplificazione degli adempimenti fiscali

 La trasmissione dei dati di cui al presente decreto assolve agli obblighi di cui alla:

  1. dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
     
  2. trasmissione dei dati delle fatture ai sensi dell’art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;
     
  3. memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, ai sensi dell’art. 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Per le fatture relative a prestazioni sanitarie per cui è vietata la fattura SDI (articolo 10-bis del Dl 119/2018), l’Agenzia delle entrate avrà accesso ai dati per finalità di controllo in materia tributaria e doganale, ma per rispetto della privacy non potrà accedere al codice fiscale dell’assistito.

L’accesso dell’Agenzia delle entrate ai corrispettivi giornalieri trasmessi al STS sarà disciplinato da un decreto del MEF, sentito il Garante per i profili privacy.

 

Per ulteriori approfondimenti puoi leggere anche:

“Tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie e di altri oneri detraibili”

 

A cura di Federico Gavioli

Lunedì 9 novembre 2020