Tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie e di altri oneri detraibili

Nella dichiarazione dei redditi precompilata appariranno solo gli oneri detraibili pagati con pagamenti tracciabili, l’unica eccezione è quella relativa agli acquisti di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

tracciabilità spese sanitarie e veterinarieAi fini della detrazione fiscale IRPEF delle spese sanitarie e veterinarie e altri oneri in dichiarazione dei redditi è necesaria la loro tracciabilità,a decorrere dalle spese sostenute nel 2020.

A questo scopo il 16 ottobre scorso, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha firmato due provvedimenti:

  • il primo sulla tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020;
     
  • il secondo sulla tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020.

Nella Dichiarazione dei redditi di conseguenza andranno solo gli oneri detraibili pagati con pagamenti tracciabili quali carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, bonifici, versamenti bancari; unica eccezione è quella relativa agli acquisti di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

[CommercialistaTelematico si era già occupato di questa novità, per approfondire meglio puoi consultare: Solo pagamenti tracciabili per la detrazione di spese mediche e altri oneri]

Dal periodo d’imposta 2020, i dati da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della precompilata, relativi alle spese sanitarie e veterinarie, a mutui agrari e fondiari e agli altri oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, riguardano esclusivamente i pagamenti effettuati con assegno bancario o postale o altri sistemi tracciabili come le carte di credito.

Quindi i titolari delle attività non dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati di prestazioni pagate in contanti… solo quelle che a partire da 1/1/2020 risultino pagate con sistemi tracciabili e che consentono una detrazione IRPEF del 19%.

 

Tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie

I dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata devono riferirsi, da quest’anno, soltanto ai pagamenti effettuati con versamento bancario o postale o tramite altri sistemi di pagamento tracciabili come le carte di credito o debito e prepagate.

Lo ha stabilito il provvedimento n. 329676 del 16 ottobre 2020 del direttore dell’Agenzia delle entrate, in attuazione dell’articolo 1, comma 679 della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020).

La norma dispone che la detrazione Irpef del 19% prevista per tali oneri spetta se le spese sostenute sono tracciabili per il Fisco e, in particolare, se effettuate con versamento bancario o postale e con le altre modalità di pagamento previste all’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997.

Il sistema di pagamento scelto non riguarda invece le detrazioni riconosciute in relazione agli acquisti di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

L’articolo 3, commi 2 e 3, del Dlgs n. 175/2014, che consente all’amministrazione finanziaria di far confluire direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata i dati sugli oneri sostenuti dai contribuenti in relazione alle spese mediche, prevede Il flusso informativo oggetto del provvedimento.

 

Tracciabilità degli oneri detraibili diversi

Pubblicato dall’Agenzia delle entrate anche il provvedimento n. 329652 del 16 ottobre 2020, con il quale vengono presi in considerazione, sempre ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati sugli oneri detraibili, diversi dalle spese sanitarie e veterinarie, da trasmettere all’Agenzia delle entrate ai sensi, questa volta, del comma 1, articolo 3, Dlgs n. 175/2014 e in base ai relativi decreti Mef (si tratta interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui, assicurazioni sulla vita, contributi previdenziali ed assistenziali, ecc.).

Anche in questo caso, il provvedimento stabilisce che gli operatori interessati, dal 2020, nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria, dovranno indicare soltanto gli oneri, per i quali spetta la detrazione Irpef del 19%, sostenuti mediante modalità di pagamento tracciabili, ovvero con uno dei sistemi previsti dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 160/2019 (versamento bancario o postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997).

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Lunedì 19 ottobre 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico