La Legge di Bilancio 2020 ha previsto che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19% degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Facciamo chiarezza sull’attuale normativa.
Detrazioni e pagamenti elettronici: la norma
Il comma 679 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 subordina la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e “da altre disposizioni normative”, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili.
Si ricorda del resto che già in passato il legislatore ha concesso la possibilità di fruire di detrazioni fiscali solo a condizione che i pagamenti risultino tracciabili.
A titolo di esempio, per ottenere la detrazione prevista dall’articolo 16-bis del TUIR in materia di ristrutturazione edilizia è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale.
Il comma 680 dispone comunque che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Nota bene
Le nuove disposizioni puntano a ridurre al minimo le transazioni effettuate con il contante, facendo leva sulla trasparenza dei movimenti finanziari per contrastare il sommerso.
Si ricorda che la legge di bilancio 2020 è intervenuta anche per limitare la detrazione (pur se le spese sono state sostenute con pagamenti tracciabili) ai soggetti percettori di redditi elevati: se il reddito del contribuente supera l’importo di 120.000 euro le detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR spettano “per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro…”.
La disposizione è stata introdotta dal comma 629 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2020.
Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale e alle spese sanitarie per patologie gravi.
Per la fascia di chi rientra tra un reddito annuo compreso tra i 120mila e i 240mila euro lordi scatterà una riduzione progressiva della detrazione d’imposta fino al suo completo azzeramento per un reddito di 240.000 euro o superiore
Detrazioni e pagamenti elettronici: la documentazione
Dal primo gennaio 2020 le spese sanitarie e gli oneri previsti dall’art. 15 del TUIR, da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi, devono quindi essere pagate con sistemi tracciabili. [Si veda anche: Solo pagamenti tracciabili per la detrazione di spese mediche e altri oneri ]
Le uniche eccezioni, come detto, riguardano le spese per medicinali e dispositivi medici, che potranno continuare ad essere detratte anche se pagate in contanti, così come le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN.
Anche per i pagamenti effettuati con metodi digitali e tracciabili, per poter fruire delle detrazioni, sarà comunque necessario conservare dei documenti cartacei, al fine di poter for