Anche quest’anno si procede alla presentazione dei Modelli 730 rettificativi, la cui scadenza è fissata al 10 novembre, ai quali si arriva a seguito dei controlli, da parte di CAF e professionisti abilitati, tesi alla verifica della conformità dei dati caricati con la documentazione fornita. In caso di correttezza, vi è l’obbligo di apposizione del visto di conformità.
Diamo uno sguardo alla normativa e agli aspetti pratici relativi alle procedure.
Modello 730/2020: premessa generale
I Centri di assistenza fiscale o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (controllo degli oneri deducibili e delle detrazioni d’imposta spettanti, delle ritenute subite, degli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto e degli importi chiesti a rimborso ecc.) e sono obbligati al rilascio del visto di conformità.
Sul Modello 730/2020 puoi anche leggere:
“Scadenza della presentazione del Modello 730 e i termini relativi al conguaglio”
“Come accedere al modello 730/2020 precompilato dopo le proroghe dell’emergenza Coronavirus”
Nota
Qualora il CAF o il professionista abilitato, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, riscontri degli errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, deve:
- avvisare il contribuente degli errori e dell’obbligo di presentare una dichiarazione rettificativa;
- rielaborare e trasmettere all’Amministrazione finanziaria la dichiarazione sempre che non risulti già contestata l’infedeltà del visto di conformità.
Il contribuente tuttavia potrebbe, avvisato dal CAF o dal professionista, non voler presentare la nuova dichiarazione e, nel caso di specie, il soggetto che ha presentato la dichiarazione può:
- acquisire la prova dello scambio di comunicazioni, relativo al diniego, tra CAF/professionista e contribuente;
- comunicare, come chiarito con la circolare 19/E/2020, i dati rettificati all’Agenzia delle entrate.
Occorre rammentare che la Legge n. 26/2019 conferma che nell’ipotesi di infedeltà del visto di conformità o dell’asseverazione trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 258 a 2.582 euro.
Tuttavia, se il visto infedele viene rilasciato rispetto a un modello 730, quest’ultima sanzione non si applica e il Caf/Professionista sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata (fatto salvo il caso in cui il visto infedele non sia stato determinato dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente).
Nota
Come chiarito dalla circolare Agenzia Entrate 13-E -2019 non trova applicazione per il modello 730 la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.582,00 euro prevista in caso di rilascio del visto infedele dallo stesso articolo 39 D. Lgs. n. 241/1997.
Esame della normativa e gestione pratica
Il modello 730 rettificato va presentato se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale ovvero se il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale si accorge che sono stati commessi degli errori nella compilazione della dichiarazione.
Per la presentazione del modello 730 rettificativo e per la sua gestione pratica occorrre focalizzare l’attenzione sui seguenti punti:
a) Contribuente che rileva la presenza di errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale
Nel caso di specie il contribuente deve provvedere ad informare il CAF / Professionista dell’errore al fine di poter predisporre un modello 730 rettificativo che può essere inviato entro il 10 novembre 2020 (in presenza pertanto di errore da parte del CAF /Professionista nell’indicare un ipotetico onere detraibile il contribuente deve chiedere il reinvio di un modello 730 rettificativo al fine di sistemare la posizione fiscale).
b) Invio del modello 730 rettificativo a cura dello stesso CAF/ Professionista
Se il CAF / professionista rileva l’errore deve procedere all’inoltro del modello rettificativo (il CAF/Professionista potrebbe agire con o senza il consenso del Contribuente).
c) La responsabilità del CAF o professionista abilitato in caso di visto infedele
Viene limitata al versamento della sola sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997 che può essere ridotta, attraverso la procedura del ravvedimento operoso, ad 1/9 del minimo (3,33% ovvero 1/9 del 30%) se il versamento della stessa viene effettuato entro la medesima data.
E’ il “contribuente” che deve provvedere al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi che derivano dalle correzioni poste in essere con il modello rettificativo; il CAF/professionista, ai fini dell’invio del 730 rettificativo, deve inoltrare un nuovo modello completo che sostituisce la dichiarazione originaria (nel riquadro 730-3 e 730-4 deve essere compilata l’apposita casella destinata al Modello 730 rettificativo con i relativi codici identificativi).
Per ulteriori approfondimenti, leggi anche:
“La responsabilità del professionista e l’esenzione delle sanzioni per il contribuente”
“Inadempimenti del professionista e responsabilità del contribuente”
Nota
La Legge n. 26/2019 ha introdotto importanti novità in merito ai controlli sul visto di conformità al modello 730 (è stato variato il regime sanzionatorio in caso di rilascio infedele del visto).
Infatti l’articolo 5, comma 3, D.Lgs, n. 175/2014, come modificato dal Decreto Legge n.4-2019, ha previsto che:
- contribuente: se dai controlli emergono errori sono comunque a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi;
- Professionista/ CAF: in caso di rilascio del visto di conformità infedele sul modello 730, il professionista abilitato o il CAF non sarà più tenuto a pagare una somma pari all’imposta e agli interessi che rimane sempre a carico del contribuente, mentre dovrà provvedere al pagamento della sanzione (nello specifico, in caso di rilascio del visto infedele, si applica una sanzione pari al 30% della maggiore imposta dovuta (è possibile ricorre al ravvedimento operoso) fatto salvo che il visto infedele non sia stato indotto della condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente).
E’ previsto inoltre che la sanzione in esame non può essere oggetto della maggiorazione prevista dall’articolo 7, comma 3, D.Lgs. 472/1997, ovvero l’aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione.
d) Compilazione del modello rettificativo
Deve essere valorizzata al fine di identificare se la rettifica è attinente ad una dichiarazione sulla quale è stato apposto un “visto infedele” ovvero se la rettifica riguarda errori che non hanno comportato “l’apposizione di un visto infedele”.
In pratica la compilazione è la seguente:
- Codice “1”, se la rettifica riguarda errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
- Codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
- e Codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele e sia errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
e) Modello F24 e sanzioni
Il versamento della sanzione dovuta dal CAF/professionista abilitato deve essere effettuata tramite il Modello F24 nel quale vanno riportati:
- i dati anagrafici del CAF/professionista abilitato;
- il codice fiscale del contribuente nel rigo “Codice fiscale coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”;
- il “Codice identificativo” “73” e il codice tributo 8925 (circolare n. 26-e 2015 Agenzia delle Entrate).
Nota
in caso di un modello 730 viziato da un errore commesso dal CAF, al fine di sistemare la posizione fiscale del contribuente, necessita seguire la seguente procedura:
- contribuente: deve pagare la somma relativa all’imposta dovuta con modello F24 entro la data del 10 novembre 2020;
- professionista abilitato/ CAF: deve provvedere al versamento sempre entro il 10 novembre 2020 della sanzione ridotta con Modello F24 (1/9 del minimo edittale, cioè del 30% = 3,33% dell’imposta dovuta come da Circolare n. 11/E del 23 marzo 2015).
A cura di Celeste Vivenzi
Giovedì 29 ottobre 2020