Come accedere al modello 730/2020 precompilato dopo le proroghe dell’emergenza Coronavirus

Per effetto dell’emergenza “Coronavirus” sono modificate le date con cui saranno rese disponibili le dichiarazioni precompilate 2020 ai contribuenti e le tempistiche per la predisposizione ed invio del modello 730: ecco il calendario aggiornato.

modello 730/2020 precompilatoModello 730/2020 precompilato dopo l’emergenza Coronavirus

L’art. 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (attualmente in discussione al Senato), recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, consente agli operatori di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza “Coronavirus” e, nel contempo, permette all’Agenzia delle entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Il comma 1, del citato articolo, modificando il comma 5, dell’articolo 16-bis del D.L. n 124 del 2019, anticipa la decorrenza delle disposizioni di rimodulazione dei termini dell’assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata. In via sintetica si rammenta che le disposizioni in esame riguardano:

  • il differimento dal 23 luglio al 30 settembre del termine per la presentazione del Modello 730;
     
  • la rimodulazione dei termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all’Agenzia delle entrate;
     
  • l’introduzione di un termine mobile per effettuare il conguaglio d’imposta.

Il successivo comma 2, prevede lo slittamento dal 16 marzo al 31 marzo 2020 del termine per l’invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche nonché del termine per la scelta, da parte del sostituto, del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni.

Il comma 3 proroga il previgente termine del 16 marzo al 31 marzo, sia:

  • per la consegna delle certificazioni uniche da parte dei sostituti d’imposta;
     
  • per la trasmissione in via telematica delle stesse all’Agenzia delle entrate.

Il comma 4, sposta dal 30 aprile al 5 maggio 2020, il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il comma 5 dispone che la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, da effettuarsi con scadenza entro il 28 febbraio, è eseguita entro il termine del 31 marzo 2020.

Infine il comma 6, stabilisce che la norma di cui all’articolo 4, comma 6-sexies del citato DPR n. 322 del 1998, per la quale l’Agenzia delle entrate – esclusivamente nell’area autenticata del proprio sito internet – rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute, si applica a decorrere dal 2021.

 

La dichiarazione precompilata

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it..

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

  • i dati contenuti nella Certificazione Unica, da inviare all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale;
     
  • gli oneri deducibili o detraibili comunicati all’Agenzia delle entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali);
     
  • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
     
  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

La dichiarazione precompilata, si ricorda, potrà essere poi accettata o modificata da parte del contribuente che l’ha ricevuta.

La dichiarazione precompilata è resa disponibile telematicamente:

  • direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (coloro che sono già abilitati al servizio Fisconline troveranno la dichiarazione precompilata nel loro cassetto fiscale);
     
  • tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, ovvero, previo conferimento di apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale (CAF) o tramite un professionista abilitato. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

È possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o la Carta Nazionale dei Servizi oppure tramite SPID il “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Ulteriori modalità di accesso alla dichiarazione precompilata sono indicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

La trasmissione all’Agenzia delle Entrate

Il contribuente, dipendente o pensionato in possesso di determinati redditi, può scegliere a sua discrezione se utilizzare il Mod. 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in suo possesso ovvero se optare per la versione ordinaria.

In ogni caso, con il Mod. 730 il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso del credito Irpef direttamente nella busta paga o nella rata di pensione a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre) oppure versa il debito Irpef mediante trattenuta nella retribuzione a partire dal mese di luglio (o nella pensione a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente in busta paga.

 

La presentazione diretta del modello

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve:

  • indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
     
  • compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
     
  • verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente.

Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli.

In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Se, dopo aver effettuato l’invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo “Rettifica del modello 730”.

 

Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale

Il Mod. 730 può essere presentato dal contribuente, anche mediante il proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente previdenziale, ecc.), a condizione che quest’ultimo abbia comunicato entro i termini di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Si rammenta che ai Modd. 730 trasmessi all’Agenzia delle Entrate dal sostituto d’imposta (che presta assistenza fiscale) deve essere allegato il risultato contabile della dichiarazione (Mod. 730-4), al pari di quanto già previsto per i Modd. 730 presentati tramite un Caf o un professionista abilitato, ovvero trasmessi direttamente dal contribuente (avvalendosi dell’applicativo 730 web).

Conseguentemente, per procedere alle operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta dovrà attendere che l’Agenzia delle Entrate metta a sua disposizione il Mod. 730-4 mediante la sede telematica (propria o di un intermediario), in precedenza indicata con la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modd. 730-4 (Cso) o con il Quadro CT della Certificazione Unica.

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa.

Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef.

Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste.

Su ciascuna busta si riportano i dati del coniuge che esprime la scelta.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d’imposta per riscontrare eventuali errori.

 

Modello 730/2020 precompilato: la procedura telematica

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può visualizzare direttamente il 730 precompilato, un prospetto recante in forma sintetica i redditi e le spese presenti nel 730 precompilato e le principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

  • il modello 730 precompilato;
     
  • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).

    Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato.

    Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.).
    Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente.
    Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);
     

  • l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga.
    L’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730;
     
  • il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete o incongruenti, non sono evidenziate nella dichiarazione ma trovano posto in un apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato (ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se superano quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente).

 

La dichiarazione accettata senza modifiche

Se il contribuente accetta il 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate senza apportare alcuna modifica gli adempimenti da effettuare sono i seguenti.

Una volta entrati nel sito dell’Agenzia, se il 730 precompilato è stato messo a disposizione del contribuente si accede a una schermata che propone tre alternative:

  • “Visualizza”;
  • “Modifica”;
  • e “Accetta” il 730.

Nella pagina “Visualizza” è possibile controllare tutti i dati che le Entrate hanno inserito nel 730: dalla certificazione unica ai redditi dei fabbricati fino ai contributi per le colf.

Ognuna delle voci sulle grandi tipologie di dati contiene un menu a tendina, che si apre cliccandoci sopra, e indica il dettaglio dei dati inseriti o no in dichiarazione:

  • una crocetta rossa indica che il dato è presente ma non è stato ritenuto attendibile;
     
  • una spunta verde vuol dire che è stato inserito.

Se il dato non è stato inserito nel modello dall’Agenzia, tocca al contribuente capire perché, verificarlo e poi metterlo in dichiarazione.

Una volta capito con quali dati il fisco ha preparato la precompilata, si può accedere alla finestra che consente di visualizzare il 730 (in formato pdf e testuale).

Se ci sono dati che il fisco non ha inserito in dichiarazione perché li ha ritenuti non affidabili, la dichiarazione è bollata come “Non liquidabile” e non potrà essere accettata.

L’unica opzione per il contribuente, in questo caso, è modificarla e poi accettarla. Alla fine della visualizzazione il sistema fornisce l’informazione sull’eventuale credito d’imposta. Al termine della visualizzazione è possibile salvare e stampare il proprio 730 precompilato in formato Pdf.

Se risulta tutto corretto, bisogna cliccare su “Accetta e invia”, indicando prima la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille.

Una volta inviata la dichiarazione, il sistema rilascia un numero di protocollo e la ricevuta, visualizzabile attraverso il link.

 

Modello 730/2020 precompilato: la dichiarazione modificata

Se il contribuente, invece decide di fare delle modifiche al modello 730 precompilato, gli adempimenti sono i seguenti.

Una volta entrati nel sito dell’Agenzia, nella schermata di visualizzazione, il contribuente può controllare quali sono i dati inseriti in automatico dall’Agenzia.

Il 730 precompilato permette di verificare l’eventuale credito d’imposta “di base” spettante al contribuente, a cui è possibile inserire successivamente altre detrazioni.

Una volta capito con quali dati il fisco ha preparato la precompilata, si può accedere alla finestra che consente di visualizzare il 730 (in formato pdf e testuale).

Al termine della visualizzazione è possibile salvare e stampare il proprio 730 precompilato in formato Pdf. Chi invece vuole modificarlo deve passare allo step successivo.

A questo punto il contribuente può percorrere due strade:

  1. modificare solo il Quadro E (oneri e le spese);
     
  2. modificare tutto il modello (per inserire per esempio i redditi che derivano da acquisto di immobili, lavoro autonomo, ecc.).

Una volta aggiunte le nuove informazioni, il sistema ricalcola il credito spettante al contribuente.

Prima di inviare il 730 è necessario indicare la destinazione della quota dell’imposta.

Una volta inviata la dichiarazione, il sistema rilascia un numero di protocollo e la ricevuta, visualizzabile attraverso il link.

 

Modello 730/2020 precompilato: i controlli documentali

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate e non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a € 4.000, anche se determinato da eccedenze d’imposta.

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

Si effettuerà anche il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a € 4.000, anche determinato da eccedenze d’imposta.

 

Quali vantaggi sui controlli della precompilata

Se si presenta il 730 precompilato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate.

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

 

A cura di Federico Gavioli

Sabato 4 aprile 2020