Il contribuente, se vuole essere esentato da responsabilità sanzionatorie in caso di omessa trasmissione della dichiarazione da parte del professionista abilitato, deve dimostrare di aver fornito al medesimo professionista, poi denunciato all’autorità giudiziaria, la provvista di quanto dovuto all’Erario e di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato, dimostrare l’assenza di colpa in vigilando, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento
Il contribuente, se vuole essere esentato da responsabilità sanzionatorie in caso di omessa trasmissione della dichiarazione da parte del professionista abilitato, deve dimostrare di aver fornito al medesimo professionista, poi denunciato all’autorità giudiziaria, la provvista di quanto dovuto all’Erario e di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato, dimostrare l’assenza di colpa in vigilando, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 19422 del 20/07/2018, è tornata su un tema sempre molto delicato, soprattutto in questo periodo dell’anno.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di un contribuente per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2002, provvedendo ad accertare induttivamente il reddito, facendo riferimento ai ricavi dichiarati nell’anno precedente, non avendo risposto il contribuente neppure al questionario inviatogli.
Il contribuente presentava ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo che aveva versato le imposte per come calcolate dal suo commercialista, il quale, però, non aveva adempiuto al proprio dovere professionale, omettendo l’invio telematico della dichiarazione.
La CTP accoglieva solo in parte il ricorso, decurtando dall’importo complessivo della pretesa tributaria solo l’ammontare delle imposte versate, e rideterminando, quindi, l’imposta dovuta e le sanzioni.
La Commissione Tribut