Reati tributari: l’omessa presentazione della dichiarazione va determinata tenendo conto dei costi

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 25 giugno 2018

La Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della sussistenza del reato di omessa presentazione della dichiarazione, di cui all’art.5, del D.Lgs.n.74/2000, è necessario tenere conto dei costi. In pratica, l’imposta evasa passa dall’astratto – derivante dalla violazione constatata – al concreto (effettiva) – dopo il computo delle perdite/costi, così che potrebbe scendere al di sotto delle soglie penali

Con la sentenza n. 21639 del 16 maggio 2018, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della sussistenza del reato di omessa presentazione della dichiarazione, di cui all’art. 5, del D.Lgs. n. 74/2000, è necessario tenere conto dei costi.

 

La fattispecie

Il Tribunale di Benevento ha rigettato la richiesta di riesame in relazione al decreto con il quale il Gip presso il medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di tutti i beni, mobili ed immobili, nella disponibilità di una Srl, nonché, in caso di impossibilità di eseguire la misura sul predetto patrimonio, dei beni mobili ed immobili nella titolarità o comunque nella disponibilità dei soci, essendo costoro indagati in relazione al reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa all'anno di imposta 2013.

Avverso il predetto provvedimento hanno interposto ricorso per Cassazione, i due indagati, deducendo, in particolare, la illegittimità della ordinanza impugnata nella parte in cui è stato considerato affidabile l'accertamento reddituale operato sulla base del volume di affari dichiarato ai fini iva, senza che il relativa importo sia stato decurtato da alcun costo, sebbene l'importo degli stessi fossero indicati nella medesima dichiarazione utilizzata al fine di determinare i ricavi.

Ciò posto osserva il Collegio che il Tribunale di Benevento ha ritenuto di potere determinare il profitto conseguito prendendo come riferimento a tal fine il volume di affari dichiarato dalla stessa Società nella dichiarazione redatta ai fini Iva relativamente all'anno di imposta in questione.

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