Omessa presentazione della dichiarazione IVA a credito IVA: il Fisco può contestare….

gli uffici dell’Agenzia delle entrate insistono e continuano a disconoscere il credito Iva vantato dai contribuenti nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva

iva2017ctGli uffici dell’Agenzia delle entrate insistono e continuano a disconoscere il credito Iva vantato dai contribuenti nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva. L’interpretazione non è condivisibile e si pone in evidente contrasto con le disposizioni comunitarie che intendono così salvaguardare il principio di neutralità del tributo.

Non si comprende per quali ragioni gli uffici locali non tengano sempre in considerazione le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate dopo l’orientamento pressoché consolidato della Corte di Cassazione.

L’ultima indicazione della Suprema Corte riguarda l’ordinanza n. 1962 depositata il 25 gennaio 2017. Nel caso di specie l’Agenzia delle entrate aveva notificato ad una società una cartella di pagamento con la quale si chiedeva di effettuare il versamento dell’Iva a seguito del disconoscimento del credito derivante dall’esercizio precedente (ed indicato nella dichiarazione Iva annuale omessa).

In passato i comportamenti omissivi sono stati dovuti a diverse ragioni diverse. Ad esempio una causa frequente è dovuta alle modalità di invio telematico. Si è verificato che l’intermediario abilitato, avendo effettuato la trasmissione telematica del modello in coincidenza con l’ultimo giorno della scadenza, abbia riscontrato la relativa ricevuta dopo molto tempo, cioè una volta decorso il termine utile entro cui effettuare validamente la nuova trasmissione dopo lo “scarto” del precedente invio (cinque giorni). In questo caso, una volta decorso il termine di 90 giorni rispetto alla scadenza originaria, l’invio del modello deve considerarsi omesso e gli uffici tendono a disconoscere il relativi credito Iva.

La Suprema Corte ha affrontato il tema degli effetti dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale rispetto al credito Iva con la pronuncia a Sezioni Unite n. 17757/2016. La Suprema Corte ha ritenuto di dover recepire l’orientamento comunitario, che ha riconosciuto il diritto a far valere il credito Iva in presenza di tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. L’onere della prova è, però, a carico del contribuente.

L’Agenzia delle entrate, se intende far valere le proprie ragioni nel corso del contenzioso, deve sostenere (e dimostrare) che il contribuente non ha fornito la dimostrazione della sussistenza del credito. In buona sostanza il successo dell’Agenzia delle entrate sembra possibile solo se il contribuente si limiti ad affermare l’esistenza del credito senza fornire ulteriore elemento circa l’effettività dello stesso.

Ad esempio nel corso del contenzioso dovranno essere esibiti ed allegati al fascicolo di parte i registri Iva, la dichiarazione annuale Iva dell’anno precedente (dalla quale risulti il relativo credito), le liquidazioni periodiche e le relative fatture che dovrebbero aver alimentato il credito che il contribuente intende ora fare valere durante la fase del contenzioso.

La stessa Agenzia delle entrate con le circolari n. 34/2012 e 21/2013 ha invitato i propri uffici a verificare la sussistenza del diritto di credito indipendentemente dal comportamento omissivo. In altre parole gli uffici devono verificare se i contribuenti hanno assolto l’onere della prova richiesto dalla Cassazione circa l’effettiva esistenza del credito a prescindere dalla mancata presentazione del modello di dichiarazione Iva annuale. Nell’ipotesi il cui l’onere della prova risulterà soddisfatto il riconoscimento del credito non potrà essere negato.

21 febbraio 2017

Nicola Forte