Abuso del diritto di impugnazione: la lite temeraria

Quando una lite si può definire temeraria in base alle norme processuali? Quali sono le coseguenze per chi la intenta? E quali sono le tutele per la controparte processuale?

abuso diritto impugnazione lite temerariaLa nozione di abuso del diritto di impugnazione, legittimante la condanna ex art. 96, terzo comma, codice procedura civile (lite temeraria) a carico della parte soccombente in sede di impugnazione, è stata definita dalla Corte di Cassazione come consistente nello sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed in un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacoli la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.

(Per approfondire…“Un caso di condanna di Equitalia alla lite temeraria” di Antonino Pernice)

 

La lite temeraria: un vero e proprio abuo del diritto di impugnazione

Dovrebbe aversi un vero e proprio abuso della potestas agendi, attraverso un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (vedi in questo senso Cassazione n. 9912 del 2018):

“La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” e (Cassazione n. 22405 del 2018):

“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 codice procedura civile, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un’utilizzazione del potere di promuovere la , di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.

Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l’artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a “bloccare” le azioni promosse all’estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)”.

 

Precedenti giurispudenziali

La semplice conoscenza dell’esistenza di contrastanti orientamenti di merito, alcune espressioni di una posizione contraria a quella fatta propria dall’impugnante, non è di per sé sufficiente a qualificare la proposizione dell’appello come abuso del mezzo di impugnazione.

Solo la vacuità e la vuota pretestuosità delle argomentazioni utilizzate potrebbero portare a tanto qualora si spingessero ai confini della male fede.

Diversamente opinando, lo strumento dell’art. 96, terzo comma codice procedura civile, nato per contenere l’abuso degli strumenti processuali di per sé leciti, verrebbe adattato all’uso distorto di dissuadere ogni tentativo di sovvertire, a mezzo della impugnazione, un precedente orientamento giurisprudenziale (in tal senso, anche la Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – con la sentenza n. 18745 depositata il 12 luglio 2019).

Questi principi possono essere tenuti in considerazione dai contribuenti quando l’Agenzia delle Entrate persevera ad impugnare le sentenze nonostante un preciso orientamento ministeriale a favore del contribuente stesso oppure una costante giurisprudenza di merito e di legittimità che conferma le tesi del contribuente.

 

A cura di Avv. Maurizio Villani

Sabato 11 luglio 2020