Spese di lite e soccombenza processuale

Le spese di lite sono ripartite tra le parti in caso di soccombenza solo quando ricorrono motivi che i giudici devono specificare in modo dettagliato nel dispositivo della sentenza. La Corte di Cassazione Civile ha recentemente affermato che la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti. In caso contrario la corte di legittimità ha stabilito che esse debbono essere in capo alla parte soccombente

Le spese di lite sono ripartite tra le parti in caso di soccombenza solo quando ricorrono motivi che i giudici devono specificare in modo dettagliato nel dispositivo della sentenza.

La Corte di Cassazione Civile, Sez. 6, con l’ordinanza n. 4696 del 18 febbraio 2019, ha affermato che, ai sensi dell’articolo 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche recate dal decreto legge n. 132/2014 e dalla sentenza del 19/04/2018 n. 77 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti.

In caso contrario la corte di legittimità ha stabilito che esse debbono essere in capo alla parte soccombente.

L’articolo 92, pertanto, ha quindi lo scopo di ridurre la discrezionalità del giudice della controversia sino a definire due e sole ipotesi che facoltizzano l’organo giudicante, in caso di soccombenza totale, a compensare, in toto o in parte, le spese di lite.

Esse sono l’assoluta novità della questione trattata e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Esse infatti si basano, come previsto dall’art. 15 del d. lgs. n. 546/1992 e dall’art. 91 c.p.c., sul principio della soccombenza, che costituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità dell’introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto alla rifusione delle spese anticipate dalla controparte.

Oggi, accade diverse volte che in sede di merito esse vengano compensate senza che vi sia una motivazione dettagliata per questa decisione.

Non è sufficiente quindi indicare “le spese di lite sono compensate” ma occorre che i giudici spieghino dettagliatamente il motivo della loro decisione.

La Cassazione ha ribadito che le spese di lite devono essere ripartite solo quando “…le ragioni giustificatrici di detto provvedimento risultassero

«chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito»

La ctr Sicilia rigettò l’appello proposto nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A., dal contribuente, che aveva appellato limitatamente alla disposta compensazione delle spese di lite la sentenza di primo grado resa dalla CTP di Messina, che ne aveva nel resto accolto il ricorso avverso avviso di mora per TARSU relativa all’anno 1992, sul presupposto dell’omessa notifica della prodromica cartella di pagamento.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’intimato agente della riscossione non ha svolto difese.

Per cui

“…nella parte in cui la decisione impugnata ha confermato sul capo relativo al governo delle spese di lite della sentenza della CTP di Messina n. 148/7/07, che aveva giustificato la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado, nel quale il contribuente era risultato integralmente vittorioso…per la sussistenza di «validi motivi», senza che dal contesto della motivazione potessero essere desunti o riconosciuti.

La Corte di Cassazione ha rinviato la decisione alla ctr accogliendo le tesi del contribuente.

Ancora oggi – spesso – i giudici di merito non seguono quanto deciso dalle corti di legittimità non esplicitando in modo chiaro e dettagliato le ragioni della decisione presa.

 

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Luca Labano

11 maggio 2019