Novità sul fronte della disciplina del pagamento delle spese di lite da parte dell’agente della riscossione: sono cambiate le attività che il contribuente dovrà adottare per il relativo rimborso.
Nuova modalità di pagamento delle spese di lite da parte dell’agente della riscossione
Mentre la riscossione delle somme liquidate a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, se assistiti da propri funzionari, avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo, solo dopo che la sentenza che le dispone è passata in giudicato, per il contribuente la sentenza è immediatamente esecutiva ai fini del recupero delle spese di lite.
Anche nel caso di applicabilità dell’articolo 68, comma 2 del Dlgs 546 del 1992, l’esecuzione della sentenza va effettuata nel suo complesso, cioè anche in ordine alla eventuale condanna dell’Ufficio alle spese di giudizio.
In proposito si richiama l’articolo 15, comma 2-sexies, secondo periodo del Dlgs 546 del 1992, il quale prevede che la riscossione delle somme liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché dell’Agente e dei concessionari della riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo, soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Come osservato nella circolare 38/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate:
«Nell’ipotesi di una sentenza che condanni, invece, l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite, si applica la disciplina di cui all’articolo 69, comma 1, primo periodo, del decreto n. 546, …, in base al quale “Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive”».
L’articolo 5-octies del dl n. 146/2021[1] (convertito in legge del 17/12/2021, n. 215, pubblicata nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2021, n. 301) stabilisce che l’Agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute, a seguito di pronuncia di co