la compensazione delle spese di giudizio deve riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e deve sempre essere motivata, senza ricorrere ad una formula generica
La compensazione delle spese di giudizio deve riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e deve sempre essere motivate non ricorrendo ad una formula generica.
Si prende spunto da una recente della Cassazione (n. 24622 del 19 ottobre 2017) che ha posto in luce, ove ce ne fosse bisogno, l’obbligatorietà di motivare da parte del giudice la compensazione parziale o totale delle spese se vi è soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che non possono essere espresse con una formula generica e, pertanto, vanno sempre motivate.
Natura giuridica
L’art. 15 del D. Lgs n. 546/1992, così come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), D. Lgs. n. 156/2015, prevede che “Le spese di giudizio possono essere sempre compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motiviate”.
Tale norma, come prevede l’art. 1 del decreto n. 546/92, si richiama all’art. 92,c. 2, C.p.c., il quale recita che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti in tutto o in parte.
Si rileva circa le ragioni gravi ed eccezionali, sfuggono per loro natura, ad una enunciazione o catalogazione anche soltanto esemplificativa. In realtà trattasi di un concetto non codificato dal legislatore, per cui l’interprete deve valutare in base alla sua conoscenza nonché al contesto in cui ricadono quando tali ragioni possano assurgere a gravità ed eccezionalità. La dottrina rietine che la soccombenza deve essere valutata in senso oggettivo, non avendo alcun rilievo l’elemento psicologico delle parti (elemento che invece rileva ai fini della responsabilità aggravata per lite temeraria) e, pertanto, nemmeno la omessa costituzione del soccombente o il riconoscimento della fondatezza dell’avversa pretesa.
La giurisprudenza ritiene che la “generica indicazione di discordanti precedenti non può tuttavia integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni proprio perché caratterizzata da un’estrema genericità e specificità che non consente di potere richiamare il requisito idoneo a giustificare la compensazione delle spese” (Cass.n. 10917/2016 – in tal caso il giudice di merito aveva ritenuto costituire grave ed eccezionale ragione la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali discordanti sul punto decisivo della lite, senza tuttavia citare espressamente tali precedenti; cfr. Cass. n. 11222/2016),).
La nuova formulazione dell’art. 15, comma 2-octies ha previsto nel processo tributario la c.d. responsabilità aggravata per lite temeraria, facendo proprio l’indirizzo giurisprudenziale che già la riteneva applicabile sulla base del rinvio generico alle norme del processo civile contenuto nell’art.1, comma 2, del Dlgs.546/92.
La compensazione delle spese di lite deve ritenersi come ipotesi eccezionale e residuale ex art. 92 del Codice di procedura civile e può essere dichiarata solo se vi è soccombenza reciproca o, al più, al concorrere di altre gravi ed eccezionali ragioni, che siano però contenute in modo esplicito nella motivazione della sentenza. A tal proposito il comma 2 del citato art. 92 del Cpc consente di compensare le spese di lite, derogando così alle regole della soccombenza, quando sussistono gravi ed eccezionali ragioni da indicare esplicitamente nella motivazione del provvedimento. Rispetto al passato, il legislatore ha inteso, in tal modo, limitare i casi di compensazione alle sole circostanze in cui ricorrano gravi e straordinarie motivazioni (CTR Roma n. 2613/2014).
Nella fattispecie in esame il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto il suo appello contro la decisione della CTP la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso dello stesso avverso alcune cartelle di pagamento. Nella sua decisione la CTR ha compensato le spese di lite usando l’ espressione: “tenuto conto della natura delle presente controversia e delle alterne vicende che ne hanno caratterizzato l’iter processuale”. Il contribuente ha eccepito, quindi, l’errata compensazione integrale delle spese di lite non motivata per iscritto, nonostante la normativa “ratione tenporis” vigente prevedesse la compensazione delle spese di lite solo per gravi ed eccezionali ragioni.
I giudici hanno ritenuto che ai sensi dell’art. 92 C.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la totale o parziale compensazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica.
Nella specie, infatti, era stata usta l’espressione “la natura della controversia e le alterne vicende dell’iter processuale”, da ritenere inidonea a consentire il necessario controllo richiesto dalla previsione normativa.
L’art. 92, comma 2 ,citato, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite per gravi ed eccezionali ragioni, rappresenta una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha inteso adeguare ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudic di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass, SU, n2572/2012)
Alla luce di quanto sopra, pertanto generiche formule quali “possono compensarsi, tenuto conto della particolarità della fattispecie o “peculiarità della materia del contendere” sono da ritenere non rientranti nell’ambito delle ragioni gravi ed eccezionali ossia che non saranno giudicate idonee motivazioni dal giudice di legittimità al fine della corretta applicazione della norma di cui all’art. 15 .
30 dicembre 2017
Davide Di Giacomo
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