Processo tributario: chi perde paga le spese di giudizio!

segnaliamo una recente sentenza di Cassazione che tratta della soccombenza nel processo tributario: la parte soccombente deve essere condannata a pagare le spese di giudizio, mentre se il giudice delibera sulla compensazione delle spese è tenuto sempre a motivarlo

Commercialista Telematico - Software,ebook,videoconferenzeNel giudizio tributario la parte soccombente deve essere condannata a pagare le spese di giudizio, mentre se il giudice delibera sulla compensazione delle spese è tenuto sempre a motivarlo.

L’interessante principio è contenuto nella sentenza n. 20261/2017 della Corte di Cassazione in cui viene evidenziato che Equitalia (o altro ente) deve essere condannata a pagare le spese anche se è risultata vittoriosa nel giudizio di primo grado.

Spese di lite

La disciplina giuridica delle spese di giudizio in ambito tributario è stata completamente rivista dal legislatore che ha riformulato l’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992. Tale norma ribadisce il criterio della soccombenza per la imputazione delle spese ed il relativo potere del giudice di compensarle, il quale tuttavia dovrà specificamente motivarle dovendo sussistere potere che però, come si dirà più precise condizioni. Alla luce delle modifiche apportate l’ambio della compensazione per il giudizio risulta notevolmente limitato.

Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali nonché i versamenti sostenuto per imposta sul valore e contributi previdenziali se dovuti.

Con la versione attuale viene introdotta nel giudizio tributario la responsabilità aggravata per lite temeraria, che si rifà all’evoluzione della giurisprudenza che comunque la ammetteva in base al rinvio che l’art. 1 del D.Lgs. n. 546/92 fa alle norme del codice di procedura civile. Tant’è che il comma 2-bis del citato articolo 15 ha previsto l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 96 Cpc allorché il giudice ravvisi una responsabilità aggravata per aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Nel comma 2-septies dell’articolo è contenuta la disposizione (già in precedenza riportata nell’art. 17-bis concernente il reclamo/mediazione) relativa alla maggiorazione delle spese per la fase del reclamo a carico della parte che risulti soccombente nel processo, mentre nell’ultimo comma è contenuta la previsione delle spese in relazione all’esito, positivo o meno, di una proposta di conciliazione.

Si ricorda che gli artt. 44, 45 e 46 disciplinano la procedura delle spese per le varie ipotesi di estinzione del processo, rinuncia al ricorso (art. 44), per inattività delle parti (art. 45) e per cessazione della materia del contendere.

Nel caso di specie il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR relativamente alle spese di lite eccependo l’errata interpretazione dei giudici di appello i quali hanno disposto la compensazione delle medesime nonostante il contribuente fosse risultato vittorioso in secondo grado. Pertanto lo stesso ha ritenuto non giustificata la compensazione delle spese solo perché Equitalia aveva avuto un esito favorevole in primo grado.

Il collegio, accogliendo il ricorso, ha ritenuto preliminarmente che la disposizione contenuta nell’art 92, c. 2, C.p.c. (“compensazione delle spese per soccombenza reciproca se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni”), rappresenta una norma elastica che il giudice di merito deve specificamente interpretare, premesso il contesto storico-sociale del momento, con un giudizio censurabile in cassazione, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, deve valutare l’atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione della ragioni che lo ha spinto ad agire o resistere in giudizio, al momento in cui la controversia è stato instaurata o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese.

Nel giudizio tributario la compensazione delle spese richiede la concorrenza di altri giusti motivi indicati in motivazione e non essere desunti dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto (cfr. Cass nn. 1017/17 e 22793/15).

La Corte ha ritenuto che nessuna ragione giuridica consentiva alla CTR di applicare la compensazione ex art. 92 C.p.c. al caso concreto, in quanto, la soccombenza reciproca deve sussistere all’interno dello stesso giudizio, non tra giudizio di primo e secondo grado, tant’è vero che l’appellante integralmente vittorioso ha diritto alla liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Per quanto sopra la sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione competente.

Giurisprudenza

Nel caso in cui il giudice di appello riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, che vanno addebitate tenendo presente l’esito complessivo dell’intera lite atteso che la valutazione della soccombenza opera per la liquidazione delle spese secondo un criterio unitario (Cass. 9475/2017).

Il potere del giudice di compensare le spese comporta che detto potere di compensazione debba essere adeguatamente motivato; il costo del processo è a carico del soccombente e il giudice per giusti motivi (art. 92 c.p.c.) ha il potere di compensare le spese, comportando che anche detto potere di compensazione debba essere adeguatamente motivato (Cass. 10570/2016). La compensazione delle spese è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che, tuttavia, devono essere indicate esplicitamente nella motivazione (Cass. 10917/16)

Il rigetto di parte della domanda configura l’ipotesi di parziale soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione totale o parziale delle spese di lite, in applicazione del principio di causalità, in forza del quale sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate (Cass. 20838/2016).

28 settembre 2017

Davide Di Giacomo