Deducibilità integrale delle spese di trasferta che l’associazione professionale rimborsa ai professionisti associati. Ecco alcuni utili suggerimenti professionali
Con l’ordinanza n. 18364 depositata il 5 luglio 2025, la Corte di Cassazione (Sezione tributaria) è tornata a pronunciarsi su un tema di particolare interesse per le associazioni professionali: la deducibilità, ai fini IRPEF e IRAP, delle spese di trasferta sostenute dagli associati mediante l’utilizzo di veicoli personali.
Il caso: deducibilità dei rimborsi spesi di trasferta di professionisti associati
Il contenzioso trae origine da una serie di avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate a un’associazione professionale e ai suoi associati. L’Ufficio disconosceva integralmente la deducibilità delle spese per trasporti e trasferte sostenute dagli associati, ritenendo mancante il requisito dell’inerenza e richiamando i limiti previsti dall’art. 164 TUIR in tema di veicoli a motore.
Dopo un primo vaglio in sede di adesione e mediazione, che aveva portato a una parziale riduzione della pretesa fiscale (deducibilità al 40%), la questione era approdata dinanzi alle Commissioni tributarie. La CTR Veneto confermava la deducibilità limitata nella misura del 40% ex art. 164, primo comma, lett. b), TUIR, e reintegrava le sanzioni originariamente escluse dalla CTP.
I contribuenti hanno dunque proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione del principio dell’inerenza e la scorretta applicazione dell’art. 164 TUIR.
I principi affermati dalla Cassazione
La Suprema Corte, accogliendo il primo e il terzo motivo di ricorso, ha ribaltato l’impostazione dei giudici di merito e fissato un principio chiaro e innovativo:
“In tema di redditi di impresa i costi di trasporto rimborsati dall’associazione professionale agli associati, ricorrendo la stretta strumentalità della spesa all’attività professionale propria dell’associazione, sono deducibili integralmente quando il trasporto è effettuato con il mezzo di proprietà del singolo associato.”
Secondo la Cassazione, l’art. 164 TUIR è norma speciale che limita la deducibilità al 40% solo per i mezzi intestati all’associazione e utilizzati in via non esclusiva. Quando, invece, l’associato utilizza un mezzo proprio per attività strettamente inerenti all’esercizio associato, si applica la regola generale dell’inerenza di cui all’art. 54 TUIR. Pertanto, in questi casi, il rimborso chilometrico può essere integralmente dedotto, a condizione che:
- l’utilizzo del mezzo personale sia dimostrato e giustificato da esigenze strettamente professionali;
- la spesa sia debitamente documentata;
- l’associazione possa dimostrare la strumentalità diretta all’attività professionale collettiva.
Differenze applicative: art. 164 vs. art. 54 TUIR
L’art. 164 TUIR trova applicazione per i veicoli “a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni” e introduce una deducibilità forfettaria (percentuali a seconda dei casi) proprio in virtù dell’uso promiscuo che caratterizza tali beni.
Nel caso di rimborsi a tariffa chilometrica riconosciuti ad associati che utilizzano mezzi propri, non si è in presenza di una spesa sostenuta per un bene dell’associazione, bensì di un rimborso per un costo sostenuto da terzi. Questo elemento consente di escludere l’applicazione del limite del 40%, fermo restando il rigoroso onere della prova in capo al soggetto che deduce.
Si segnala che la stessa logica è già applicata – come ricordato dalla Corte – all’art. 95 TUIR, che prevede la deducibilità integrale dei rimborsi per trasferte effettuate dal dipendente con mezzo proprio.
Profili procedurali: motivazione apparente e rinvio
Oltre all’aspetto sostanziale, la Cassazione ha anche censurato la CTR per “motivazione apparente”, richiamando un consolidato orientamento per cui la sentenza di secondo grado non può limitarsi a recepire acriticamente le statuizioni del giudice di prime cure, ma deve confrontarsi specificamente con i motivi di gravame. L’omesso esame delle censure preliminari (sottoscrizione dell’atto, contraddittorio, vizi formali della verifica) ha quindi comportato la cassazione della sentenza con rinvio.
Suggerimenti operativi
L’ordinanza in commento assume rilievo pratico immediato per tutti gli studi associati – tipicamente professionisti organizzati in forma collettiva – che rimborsano agli associati le spese di trasferta. In presenza di una documentazione adeguata e della prova della strumentalità del tragitto, il rimborso può essere dedotto integralmente, al di fuori delle limitazioni percentuali previste dall’art. 164 TUIR.
Occorre, tuttavia, agire con cautela, poiché l’onere probatorio è elevato e spetta all’associazione dimostrare:
- che il viaggio è stato effettuato per motivi strettamente professionali;
- che il mezzo è effettivamente di proprietà del socio;
- che il rimborso è stato calcolato secondo criteri oggettivi (es. tabelle ACI);
- che vi è coerenza tra l’organizzazione dell’attività e la necessità delle trasferte.
Questa pronuncia offre, dunque, una via interpretativa favorevole al contribuente, ma impone rigore nella documentazione e nella gestione amministrativa dei rimborsi. Un’occasione per gli studi associati di rivedere e formalizzare con attenzione le proprie procedure interne in materia di spese di trasferta.
NdR. Spese di trasferta e rimborsi spese dopo il decreto Correttivo Fiscale
Giovedì 17 Luglio 2025
Roberto Pasquini