Una recente sentenza riapre il confronto sull’IRAP, rilanciando l’idea di una sua rilettura più coerente con la realtà economica e giuridica delle attività professionali. Dal giudice di Reggio Emilia arriva un inatteso segnale in favore di un cambio di rotta, ma per superare le distorsioni attuali serve una riforma profonda e sistemica. La debenza dell’IRAP da parte delle associazioni professionali deve essere messa in discussione
Verso una nuova lettura costituzionalmente orientata dell’IRAP: il caso della CGT di Reggio Emilia
Il contrasto con la prassi dell’Agenzia delle Entrate
La CGT di primo grado di Reggio Emilia con la sentenza n. 113/2025 non ha condiviso il noto indirizzo di prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 4/E/2022) in tema di IRAP, per il quale:
“il riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni implica che resti assoggettato ad Irap l’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’art. 5 del TUIR”.
Tale lettura è fondata su quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’attività delle associazioni, senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, in quanto equiparate alle società semplici ex art 3, comma 1, lett. c), D.Lgs 446/1997, costituirebbe sempre presupposto di imposta, in forza della presunzione assoluta di cui all’art. 2, comma 1 del citato D.Lgs (“l’attività esercitata dalle società … costituisce in ogni caso presupposto di imposta“).
I rilievi di legittimità costituzionale sollevati dal giudice
Tuttavia, per il giudice di Reggio Emilia le disposizioni normative citate, così interpretate, rivelano significativi profili di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 53 Costituzione.
La posizione consolidata della Corte di Cassazione
Il giudice di Reggio Emilia intenta di riproporre la razionalizzazione del presupposto dell’Irap, ostruita dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione che anche di recente (ordinanza n. 492 del 08/01/2024) ha ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui:
“con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 15/09/1997, n. 4