La particolarità normativa prevista in materia di spese e compensi processuali nell’ambito del processo tributario, configura corretta la condanna alle spese in favore dell’amministrazione rappresentata da un proprio funzionario?
Sussiste il principio il principio della ripetibilità delle spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti da propri funzionari?
La risposta a tale quesito è fornita da un recente intervento del giudice di legittimità.
La condanna alle spese di lite nel processo tributario: il principio normativo
Va disatteso l’orientamento giurisprudenziale, che non riguarda la materia tributaria, secondo cui la parte privata non può essere condannata al pagamento delle spese processuali di lite sostenute dall’Ufficio per diritti e onorari.
Infatti, la normativa tributaria si fonda su una diversa e più specifica disciplina, in quanto l’art. 15 d.lgs. 546/92, ha, sempre, normativamente previsto la ripetibilità di dette spese (diritti e onorari), nell’ipotesi in cui l’attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell’amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi.
Con la disposizione attualmente vigente, di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, con decorrenza 01/01/2016, all’art. 9 comma 1 lett. f) n. 2-sexies, attualmente in vigore, si prevede che:
«nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto.
La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza».
Anche la difesa svolta da un funzionario o dipendente all’uopo delegato assicura una particolare competenza nella trattazione; pertanto, non è irrazionale affidare la difesa tecnica, nel processo tributario, a un funzionario o dipendente all’uopo delegato.