Il Decreto Rilancio interviene anche sui termini di scadenza della possibile rivalutazione di terreni e partecipazioni, posticipando al 30 settembre, invece che al 30 giugno, la data entro la quale la si potrà effettuare.
I beni oggetto della rivalutazione dovranno essere posseduti al 1° luglio 2020 e non tassativamente al 1° gennaio.
Quali saranno dunque gli effetti di tale proroga alla luce dei nuovi presupposti?
Il legislatore del decreto “rilancio” è intervenuto anche sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni i cui termini sarebbero andati in scadenza il 30 giugno prossimo, cioè data entro cui sarebbe stato necessario predisporre la perizia.
Ora, però, il decreto legge n. 34/2020 concede ai contribuenti interessati un maggior termine: la rivalutazione può essere effettuata fino al 30 settembre prossimo.
Non si tratta, però, di una mera proroga, ma di una disposizione i cui effetti saranno diversi.
Il legislatore non si è limitato a differire la data del 30 giugno al 30 settembre, ma ha modificato anche il presupposto iniziale. Infatti, per poter accedere alla rivalutazione, i beni devono essere posseduti alla data del 1° luglio 2020 e non necessariamente alla data del 1° gennaio.
Tuttavia, la rubrica dell’art. 137 può indurre in errore indicando “Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei te