Omesso versamento iva, conta la dichiarazione

La Cassazione si è espressa in merito al reato di omesso versamento IVA affermando che la somma da versare è quella che si evince dalla dichiarazione del contribuente e non dalle scritture contabili.

omesso versamento iva dichiarazioneAi fini dell’integrazione del reato di omesso versamento dell’iva, l’entità della somma da versare è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili.

Così si è espressa, ribadendo un consolidato orientamento, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 12378/2020.

 

Omesso versamento IVA: valenza della dichiarazione – la vicenda

La Corte di appello confermava la condanna inflitta al legale rappresentante di una s.r.l. per il reato di omesso versamento dell’iva dovuta in base alla dichiarazione annuale.

Avverso la sentenza in parola veniva proposto ricorso per Cassazione lamentando come l’importo indicato nel dichiarativo, superiore a quello risultante dai registri iva, era frutto di un errore del commercialista, di cui il giudice di appello aveva rifiutato l’esame della posizione, e di come la corte si sarebbe limitata ad affermare la responsabilità dell’imputato per avere egli firmato la dichiarazione, in quanto la sottoscrizione aveva determinato l’assunzione della responsabilità in capo all’amministratore, a nulla rilevando che egli fosse privo di nozioni di contabilità.

 

La decisione della Cassazione

La Suprema corte, oltre a sottolineare che la richiesta di esame del commercialista era stata proposta tardivamente, ha ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite (sentenza 37424/2013) secondo le quali, ai fini della integrazione della fattispecie penalmente rilevante di omesso versamento dell’iva di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, l’entità della somma dovuta è quella risultante dalla dichiarazione, la cui presentazione costituisce il presupposto necessario ai fini della consumazione del reato.

Questo perché la norma fa espresso riferimento al debito dichiarato e non a quello risultante dalle scritture contabili, anche se inferiore.

Quanto poi all’esistenza di eventuali discrasie tra contabilità e dichiarazioni la Cassazione ha ricordato come queste, al ricorrere dei presupposti, rientrino nel campo di applicazione dei reati dichiarativi previsti rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. 74/2000.

L’assunto che precede non appare condivisibile.

È opportuno ricordare infatti che le fattispecie criminose ivi previste sono volte a punire la dichiarazione di un’imposta dovuta inferiore a quella reale e non viceversa, come sembra apparire nel caso di specie.    

 

Conclusioni

Posto che la tardiva chiamata in causa del commercialista risulta singolare, è da sottolineare la profonda differenza intercorrente tra accertamento fiscale e procedimento penale.

Se infatti, in sede di verifica, o anche di ricorso tributario a determinate condizioni, è possibile dimostrare l’errore dichiarativo esibendo la documentazione contabile attestante il corretto ammontare delle somme dovute, non altrettanto può dirsi in ambito penale nel quale la littera legis appare difficilmente superabile, rendendo, di fatto, la dichiarazione inemendabile.

Né può valere, quale esimente, la poca dimestichezza in capo all’amministratore o l’affidamento degli adempimenti contabili e fiscali ad un professionista, richiedendosi comunque un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro corretta esecuzione, superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento dell’incaricato, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (Cassazione 12472/10) denunciato in sede penale.

Del pari, alcuna efficacia può essere negata alla dichiarazione trasmessa telematicamente ma priva della sottoscrizione dell’amministratore sulla relativa copia cartacea.

Questo poiché il dichiarativo, grazie alla trasmissione, addiviene a giuridica esistenza ed il disconoscimento dello stesso ad opera del legale rappresentante, deve avvenire mediante il compimento di atti concreti posti in essere prima dell’avvio di qualsivoglia attività di controllo.

 

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A cura di Emanuele Mugnaini

Sabato 23 maggio 2020