A tale riguardo si pone il problema di valutare il comportamento degli imprenditori che non possono adempiere al versamento delle imposte e dei contributi nei limiti ed entro i termini previsti dalle diverse fattispecie incriminatrici.
Crisi di liquidità: i diversi reati di omesso versamento
Omesso versamento ritenute Irpef
Ai sensi di quanto dettato dall'art. 10-bis, D.lgs. n. 74/2000:
“è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”.
Il reato si consuma in coincidenza della data di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (modello 770) se, a quella data, l’omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei propri dipendenti relative all’anno precedente risulta superiore ad € 150.000,00.
Si ricorda che il modello 770/2021, riferito alle retribuzioni corrisposte nell’anno 2020, deve essere presentato entro il 2 novembre 2021 (poiché il 31 ottobre 2021 è giorno festivo) come previsto dal comma 4-bis dell'art. 4 del D.P.R. 22/07/1998, n.322.
Omesso versamento Iva
In materia di omessi versamenti di Iva, l’art. 10-ter, D.lgs. n. 74/2000 punisce:
“…con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta”.
Al verificarsi di tale fattispecie il momento consumativo del reato coincide quindi con la scadenza del termine per il versamento dell’acconto I.V.A. relativo al periodo d’imposta successivo, fissato dall’art. 6 comma 2. l. n. 405/1990 al 27 dicembre di ciascuna annualità (c.d. termine lungo, in contrapposizione con le scadenze mensili o trimestrali previste dalla normativa fiscale, irrilevanti sul versante penalistico).
Omesso versamento contributi previdenziali ed assistenziali
Altra norma incriminatrice è quella dettata dall’art. 2 comma 1-bis, D.L 12/09/1983, n. 463 in materia di omissione contributiva che punisce “l’omesso versamento delle ritenute [previdenziali e assistenziali], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032”.
Al fine di quantificare il limite previsto dalla fattispecie incriminatrice occorre individuare non l’intero debito contributivo omesso nell’anno di competenza, ma solamente la quota