Contributi INPS artigiani commercianti in scadenza 18/5/2020 prorogati se diminuito fatturato

L’Inps precisa a quali condizioni è prorogata la scadenza del versamento dei contributi artigiani commercianti (I rata sul minimale anno 2020)

Sospensione dei contributi artigiani e commercianti

Data l’infelice articolazione legislativa è intervenuta l’INPS per rassicurare i contribuenti e precisare ancora una volta a quali condizioni è possibile posticipare il versamento dei contributi dovuti da artigiani e commercianti in scadenza oggi 18/5/2020.

Uno dei principali dubbi era quello legato al ricontro soggettivo della proroga: i contributi artigiani/commercianti sono dovuti in qualità di “privato”, sono una spesa personale del soggetto debitore, mentre l’art. 18 del D.L. 23/2020 (Decreto liquidità) fa riferimento ai soggetti esercenti attività d’impresa e tanti hanno posto il dubbio che il Decreto intendeva riferirsi ai soli contributi previdenziali ed assistenziali legati al personale dipendente.

L’Inps con comunicato stampa del 15/5/2020 precisa che la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con scadenza 18 maggio 2020 (I rata contribuzione sul minimale anno 2020) in presenza dei requisiti di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Il comma 7 dello stesso art. 18 del DL 23/2020 precisa che i versamenti potranno essere effettuati entro il 30/6/2020 (anche con 5 rate). Questo termine sarà ulteriormente spostato in avanti – al 16/9/2020 – dal Decreto Rilancio, già annunciato in conferenza stampa dal Governo e che probabilmente arriverà in G.U. proprio questa mattina 18/5/2020

Chi ha diritto alla proroga dei contributi artigiani e commercianti

Non tutti gli artigiani e commercianti hanno il diritto alla proroga della scadenza, occorre verificare la diminuzione di fatturato.

L’articolo 18 del DL 23/2020 prevede, ai commi 1 e 2, che “Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta” siano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Anche qui la lettura non è di agevole interpretazione: ai fini della proroga del versamento dei contributi artigiani e commercianti in scadenza al 18/5/2020 quale calcolo occorre fare? A quale mese occorre fare riferimento? A Marzo? Ad Aprile? Ad entrambi? Non è chiaro ma l’interpretazione prevalente è quella che sostiene che il confronto vada fatto aprile 2020 su aprile 2019 in quanto mese antecedente la scadenza.

Prosegue la legge…

I successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 18 del decreto-legge in oggetto dispongono, analogamente, che “Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta”, vengano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i 2 termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Inoltre, il comma 5, primo periodo, del medesimo articolo prevede che la sospensione dei termini di versamento di cui ai commi precedenti operi anche per i soggetti esercenti
attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di
arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

Proroga anche per i soci di società

Si evidenzia che, tra gli esercenti attività commerciali, rientrano nella previsione dell’art.18 anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società.

18 maggio 2020

CommercialistaTelematico