Sospensione delle udienze: come attivare la tutela del contribuente nei giudizi cautelari

Le misure restrittive imposte dall’emergenza Covid-19, come noto, si protraggono: il decreto Liquidità ha disposto delle integrazioni alle previgenti disposizioni, stabilendo la sospensione delle udienze (anche) tributarie sino al prossimo 11 maggio, data di rilievo anche per la sospensione dei termini processuali.
Per i contribuenti che hanno bisogno di tutela, pensiamo ai casi di riscossione nelle more del processo: esistono strumenti per ottenere lo svolgimento delle udienze?

sospensione udienze tributarieSulle novità apportate in tema di sospensione udienze dall’articolo 36 del Decreto n. 23/2020 – che testualmente prevede come «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020» – è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle entrate 16 aprile 2020, n. 10/E, fornendo alcune interpretazioni rilevanti per l’attuale, nonostante il virus, operatività processuale.

 

La sospensione delle udienze

L’articolo 83 del decreto-legge n. 18, singolarmente inciso dall’articolo 36, contempla la sospensione delle udienze concernenti i giudizi ordinari – non solo tributari, come noto – con le debite eccezioni di cui al comma 3: in sostanza, la sospensione delle udienze non opera per una nutrita schiera di procedimenti sia civili sia penali e per “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre gravi pregiudizio alle parti” [art. 83, comma 3, lettera a), penultimo periodo].

Ne deriva, quindi, come nell’ipotesi di “grave pregiudizio per le parti” possano ricadere tutti i procedimenti tributari cautelari che si sarebbero potuti tenere o che possono tenersi entro il prossimo 11 maggio: almeno sulla carta.

La circolare n. 10/E, pertanto, puntualmente enuclea le fattispecie che possono – o potrebbero – incontrare l’eccezione della sospensione delle udienze; si tratta dei procedimenti concernenti istanze di sospensione dell’esecutività:

  • dell’atto impugnato, di cui all’articolo 47 del D. Lgs. n. 546/1992;
     
  • della sentenza di primo grado ovvero di esecutività dell’atto impugnato, di cui all’articolo 52 del D. Lgs. n. 546/1992;
     
  • della sentenza di secondo grado ovvero di esecutività dell’atto impugnato, di cui all’articolo 62-bis del D. Lgs. n. 546/1992;
     
  • dei provvedimenti sanzionatori, di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 546/1992;
     
  • o istanze di misure cautelari, formulata dall’Ente impositore – o dalla Guardia di Finanza, di cui all’articolo 22 del D. Lgs. n. 472/1997.

A questo punto la circolare, che naturalmente non può spingersi oltre invadendo un campo – quello dell’organizzazione degli uffici giudiziari – che non le compete, chiude sul punto rammentando come “Tanto precisato, rimangono comunque ferme le misure organizzative che i capi degli uffici giudiziari adottano in conformità all’articolo 83 e, in particolare, ai commi 3, lettera a), ultimo periodo, nonché 5 e 7 di tale norma”.

Segnatamente, le disposizioni richiamate contemplano che:

  • la dichiarazione d’urgenza deve essere fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio egualmente non impugnabile;
     
  • lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti può avvenire mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte concernenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

 

Quale tutela per il contribuente?

A questo punto occorre chiedersi quale sia la strada migliore da percorrere per il contribuente che, essendo parte nei citati procedimenti, versa in una condizione di periculum in mora e che ha tutto l’interesse allo svolgimento dell’udienza (anche perché l’incertezza regna sovrana anche in ordine al tenore di un’imminente “fase 2” o al protrarsi dell’emergenza).

Premettendo che, in ogni caso, le decisioni circa l’invocata fissazione dell’udienza non dipendono certo dalla sola proattività del contribuente, vediamo quale può essere il comportamento maggiormente proficuo per ottenere, nonostante il lockdown, l’avanzamento del procedimento.

Va innanzitutto precisato che l’operatività delle Commissioni Tributarie sul territorio nazionale è stata caratterizzata da una qual certa concitazione ed eterogeneità, anche in ragione dell’intensità dell’emergenza ravvisata sul alcune aree del Paese: ne deriva, quindi, che il modus operandi non è uguale per tutti i dipendenti uffici.

Tanto premesso, a mio avviso quale che siano le determinazioni assunte “singolarmente” dalla Commissione tributaria – mi riferisco ovviamente alle decisioni diverse da quelle del Direttore Generale delle finanze, che con determinazione n° 6121 del 25 marzo 2020, ha disposto a decorrere dal 26 marzo 2020 l’interdizione dell’accesso del pubblico alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuova determinazione – è opportuno che il contribuente reiteri la richiesta di giudizio cautelare pro tempore depositata.

In effetti, atteso che frequentemente la richiesta di sospensione viene inserita nei ricorsi come una “clausola di stile”, è necessario che l’invocazione venga reiterata e, se del caso, “rinforzata” con l’evidenza documentale della persistenza – o dell’aggravamento – del periculum in mora: il difensore attento, però, avrà cura di considerare nella sua ulteriore – o “nuova”, intesa come diversa da quella che pro tempore ha animato la richiesta di provvedimento cautelare – prospettazione la portata dell’articolo 68 del decreto-legge n. 18/2020.

Mi riferisco alla circostanza che, per effetto di questa disposizione e della conseguente “interpretazione” dell’Agenzia delle entrate – riscossione con le FAQ (ulteriormente revisionate in data 3 aprile 2020), è stato, tra le altre circostanze, previsto che:

Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento)” e che “Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche”.

Pertanto, mi pare doveroso sottolineare che il periculum in mora per il Cliente dovrà essere “effettivo”, non già ex se – perché altrimenti l’istanza a suo tempo presentata era a dir poco pretestuosa – ma, soprattutto, tenuto conto della scarsa o nulla rilevanza delle misure di “blocco” della riscossione di cui al citato articolo 68.

 

A cura di Carlo Nocera

Lunedì 20 aprile 2020

 

Corso on-line in diretta

Emergenza Coronavirus:
le novità in materia di
accertamento, processo e riscossione tributaria

 

videoconferenza su accertamento, processo e riscossione tributaria

Relatore: Dott. Avv. Carlo Nocera
DATA: 20 Aprile 2020
ORA: 15.30 – 17.30

 

VIDEOCONFERENZA ACCREDITATA ODCEC (2 crediti formativi)

Le norme emergenziali hanno creato un panorama complesso e di difficile lettura per il difensore tributario. Facciamo chiarezza grazie a questa videoconferenza in diretta con l’avv. Carlo Nocera.

 

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