A cosa va incontro l’amministratore (o il liquidatore) di una società in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali? E’ possibile ipotizzare la responsabilità del professionista per tale reato? Ecco una disamina sul tema, tenendo conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza
La responsabilità penale dell’amministratore o del liquidatore per l’omessa presentazione di dichiarazione fiscale
Il delitto in argomento è regolato dal seguente art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la cui rubrica è, appunto, “Omessa dichiarazione”:
“1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1-bis. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.
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I casi di responsabilità del socio e liquidatore
La responsabilità di liquidatori, amministratori e soci di società estinta verso il Fisco
Cosa si intende per imposta evasa?
L’art. 1, lett. f), dell’anzidetto D.Lgs. n. 74/2000, così definisce l’imposta evasa (detta definizione è ripresa nella sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. III, del 16 ottobre 2018, n. 46953):
“per “imposta evasa” si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili”.
La norma in esame è stata modificata dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che ha elevato la soglia di punibilità da € 30.000 agli attuali € 50.000 di imposte, per le quali è obbligatoria la presentazione della dichiarazione fiscale.
Con la suddetta modifica legislativa, come insegna la Sez. VII, della Suprema Corte penale, con l’ordinanza del 29 settembre 2016, n. 40577, il legislatore fiscale ha conservato la disposizione in ordine alla soglia di punibilità “a taluna delle singole imposte“, con la conseguenza che, per la configurabilità del reato di omessa dichiarazione, è necessario che l’imposta evasa, con riferimento a ciascuna delle singole imposte considerate, sia superiore a € 50.000.
Quindi, la valutazione sul superamento della soglia di punibilità rileva come reato anche nel caso che una sola delle imposte rientri nell’ambito di operatività della fattispecie incriminatrice; pertanto, la valutazione sul superamento della soglia deve essere operata in maniera specifica per singola imposta, non potendosi sommare, ai fini della determinazione dell’imposta evasa, le imposte sui redditi e quelle sull’IVA.
Ancora più esplicita sull’argomento, è la precedente sentenza della Corte di legittimità penale, Sez. III, del 24 agosto 2016, n. 35393, che ha affermato come la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, sebbene obbligato, una delle dichiarazioni annuali dell’IVA e/o delle imposte sui redditi, deve essere riguardata non come una condotta unica, ma come “condotte distinte, descritte con riferimento a ciascuna delle imposte cui le dichiarazioni si riferiscono, autonome e potenzialmente concorrenti, riferite ad obblighi diversi e ad imposte diverse, con la conseguenza che nella indicazione di una (l’omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa ai redditi percepiti nell’anno ….), non può ritenersi compresa anche l’altra”.