Quali sono le responsabilità tributarie del liquidatore di società? La Corte di Cassazione ne delimita la responsabilità se non vengono onorati, con le attività della liquidazione, i debiti societari riferiti al periodo della liquidazione medesima ed anteriori.
Il coinvolgimento del liquidatore nella riscossione di IRES, ritenute Irpef, IRAP ed IVA non versata deve essere collegato a comportamenti che denotano un profilo di colpa nella sua condotta, tenuto conto che il liquidatore risponde in proprio se soddisfa crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegna beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari.
Accertamento della responsabilità del liquidatore: una fattispecie concreta
In sede di scioglimento di una S.r.l. l’assemblea ordinaria dei soci nomina un liquidatore.
Assunta la carica e passate le consegne il liquidatore (artt. 2487-bis), nell’ambito dei poteri di gestione della liquidazione e di realizzo dell’attivo accerta l’assenza di disponibilità finanziaria sufficiente a pagare i debiti, di natura tributaria, ricevendo altresì il rifiuto dei soci sollecitati a ripianare le posizioni debitorie.
Ci si chiede se il liquidatore, in presenza dei debiti fiscali societari non onorati, diventa responsabile personalmente per le posizioni debitorie (sorte capitale) non soddisfatte.
Dopo aver ripercorso la disciplina di riferimento e alcune delle più significative interpretazioni giurisprudenziali e di prassi amministrativa cercheremo di fornire una risposta all’interrogativo proposto.
Obblighi del liquidatore nella fase di liquidazione
Per il soddisfacimento dei debiti tributari delle società il fisco può chiamare alla cassa, a determinate condizioni, soci, amministratore e liquidatore.
Relativamente alla figura del liquidatore già il comma terzo dell’art. 2495, c.c. prevede la sua personale responsabilità se il mancato pagamento delle imposte societarie è dipeso da colpa.
La previsione del codice civile si affianca alla regola di carattere speciale dettata dal Testo Unico della Riscossione all’art. 36, D.P.R. 29.9.1973, n. 602 (modificato dall’art. 28, comma 5, D.Lgs. 21/11/2014, n. 175) invocata dall’Amministrazione finanziaria qualora i ruoli riferiti a tutte le imposte societarie, vale a dire, IRES, IRAP, IVA, Ritenute Irpef, eccetera [1] possono essere posti in riscossione nei confronti del liquidatore e sia stata acquisita certezza che gli stessi non siano stati soddisfatti con le attività di liquidazione.
Ma quali sono i presupposti per accertare la responsabilità dei liquidatori?
Nel corso d